Superbonus 110%: progettazione energetica e acustica a confronto
Energetica e Acustica due materie così differenti, ma con numerosi punti di contatto in quanto accomunate da un obiettivo comune: lo studio del comportamento dell’edificio.
Il Superbonus 110% non ha aggiunto nulla di nuovo ai requisiti di legge relativi a queste due discipline, tuttavia il notevole incremento delle pratiche per lavori di ristrutturazione ha generato nuovi dubbi legati anche al timore che una difformità documentale possa mettere a rischio la richiesta di incentivo e i benefici fiscali del committente.
Edilclima ha affrontato di recente il tema Superbonus e Acustica nella rubrica "Expert Talks" dedicata all’intervista al Prof. Ing. Luca Barbaresi, ricercatore presso l’Università di Bologna, realizzata per fornire un primo riscontro ad alcuni dei principali quesiti avanzati dai clienti Edilclima. Partendo da questi argomenti verifichiamo cosa accade in campo energetico.
Il primo dubbio con cui il professionista si scontra è: "Quali altri contestuali adempimenti porta con sé la richiesta del Superbonus 110% al di là dei requisiti specifici correlati alla richiesta di incentivo?"
REQUISITI ENERGETICI
Se parliamo di requisiti energetici, il Decreto "Requisiti tecnici" è molto preciso: all’articolo 6, comma 1 lettera a) specifica infatti che è obbligatorio “depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente”.
Il riferimento per le verifiche di legge in ambito Nazionale è il DM 26.06.15 "Requisiti minimi", mentre nelle Regioni dotate di regolamenti propri occorre seguire il regolamento regionale pertinente.
Ecco allora che ci troviamo a dover fare una sorta di corrispondenza tra gli interventi del Superbonus e quelli del decreto "Requisiti minimi", tema affrontato nel dettaglio nella puntata n. 7 della rubrica "Technical Topics", nella quale vengono passati in rassegna tutti gli interventi del Superbonus e la loro traduzione in termini di "Ristrutturazione importante di primo o secondo livello" o "Riqualificazione", inclusi gli eventuali obblighi di adempimento di cui al D.Lgs. 28/11.
Sottolineiamo come la definizione di “Ristrutturazione di impianto termico” data dal D.Lgs. 192/05 sia determinante ai fini della scelta dell’intervento: infatti non si ricade mai in una ristrutturazione di primo livello se il nostro intervento di impianto non è inquadrabile con questa definizione.
La FAQ 2.14 emanata dal MiSE nell’agosto 2016 aggiunge inoltre che, se cambiamo tipologia di generatore o di vettore energetico, è sufficiente modificare uno solo tra i sottosistemi di emissione e distribuzione perché si tratti di ristrutturazione di impianto termico (vedi riquadro a pag. 8).
FAQ 2.14 MiSE serie Agosto 2016
La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel D.Lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore.
Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
E SE PARLIAMO DI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI?
Come ricorda l’Ing. Barbaresi durante l’intervista, per i requisiti acustici c’è meno chiarezza, in questo caso il riferimento è il DPCM 5.12.97, ma dobbiamo affidarci a una serie di circolari per poter gestire i vari casi, ne riportiamo alcuni estratti.
Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adunanza del 26.06.2014
“[..] il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicati anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate).”
Parere della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (prot. n. DVA-2014-0002440 del 30.01.2014)
“[..] la sostituzione, il rifacimento, il ripristino o la manutenzione di alcuni elementi dell’edificio, che prevedano una marginale ristrutturazione o modifica parziale dell’edificio (omissis) possono essere derogati dall’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 purché non si determini un peggioramento della situazione preesistente, anche sotto il profilo acustico.”
É bene ricordare inoltre che i concetti di “ristrutturazione importante di primo o secondo livello” non si applicano ai requisiti acustici passivi dove si parla in maniera più generica di “ristrutturazione”.
Dalla lettura di questi documenti di chiarimento, potremmo intendere che in generale l’approccio più corretto sia il seguente:
- se l’intervento riguarda la sostituzione di un intero componente, come la sostituzione di un serramento su una facciata o la demolizione e il rifacimento di partizioni tra differenti unità immobiliari (ad esempio pareti e solai), è necessario ottemperare agli obblighi del DPCM 5.12.97;
- se modifico parzialmente un componente, ad esempio con l’applicazione di un cappotto, è necessario attestare che l’intervento non determini un peggioramento della situazione preesistente.
In quest’ottica possiamo individuare una linea di indirizzo comune sia alla regolamentazione acustica che a quella energetica: se l’intervento tende a essere marginale i requisiti diventano meno impegnativi e più diretti ai soli elementi tecnici su cui si è intervenuti.
Le possibili combinazioni di interventi che usufruiscono del Superbonus 110% sono moltissime: proviamo ad analizzarne alcune tra le più comuni facendo un parallelo tra i requisiti energetici e quelli acustici.
ISOLAMENTO A CAPPOTTO COME INTERVENTO TRAINANTE
Accediamo al Superbonus 110% con un solo intervento di isolamento esterno a cappotto; supponiamo che si tratti di un intervento trainante e che quindi interessi più del 25% della superficie disperdente totale.
Per il DM 26.06.15, non intervenendo sull’impianto, si tratta di ristrutturazione importante di secondo livello, anche se dovessimo superare il 50% della superficie disperdente totale.
Dal punto di vista acustico si attesta che l’intervento non determina un peggioramento della situazione esistente, considerato anche che potrei trovarmi in grossa difficoltà se dovessi ottemperare ai limiti dell’isolamento di facciata previsti dal DPCM 5.12.97 con solo un cappotto esterno, senza modificare gli infissi.
In alcuni casi con le formule del calcolo previsionale della UNI EN 12354-1 Appendice D può succedere di calcolare un Delta Rw negativo; questo fenomeno fisico è dovuto all’accoppiamento meccanico tra la parte esistente e lo strato aggiuntivo che crea effetti di risonanza, che possono dare contributi negativi nel momento in cui la frequenza di risonanza del sistema ricade nel range di frequenze compreso tra 100 e 3.150 Hz, intervallo nel quale viene fatta la valutazione a indice unico (ne parliamo in questo punto dell’intervista).
SOSTITUZIONE GENERATORE E ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON SOSTITUZIONE FINESTRE COME INTERVENTI TRAINATI
Accediamo al Superbonus 110% con una sostituzione del generatore come intervento trainante, la sostituzione delle finestre e un intervento di isolamento esterno a cappotto come trainato, inferiore al 25% a livello di incidenza.
Dal punto di vista del DM 26.06.15 l’installazione di un nuovo generatore richiede una verifica dell’efficienza globale media stagionale (o verifiche alternative previste su parametri di targa), mentre gli interventi sull’involucro potrebbero configurarsi come una riqualificazione energetica, a patto che la somma delle loro superfici (muri isolati + finestre) interessi meno del 25% di superficie disperdente.
Dal punto di vista acustico si attesta che l’intervento non determina un peggioramento della situazione esistente, come nel caso precedente.
ATTENZIONE!
Ai fini della determinazione del tipo di intervento, per il DM 26.06.15 entrano nella quota di percentuale interessata sia le finestre che le strutture opache, mentre ai fini del Superbonus 110% le finestre non vengono conteggiate. Quesito dedicato nel Technical Topic n. 2.
CAPPOTTO COME INTERVENTO TRAINANTE E SOSTITUZIONE FINESTRE COME TRAINATO
Accediamo al Superbonus 110% con un intervento di isolamento esterno a cappotto e supponiamo che si tratti di un intervento trainante e che quindi interessi più del 25% della superficie disperdente totale. In aggiunta sostituiamo gli infissi.
Non facciamo alcun intervento impiantistico e per le medesime considerazioni del primo esempio, nei requisiti energetici rientriamo nella ristrutturazione importante di secondo livello.
Avendo sostituito un intero componente (elemento finestrato) appare invece più corretto effettuare una verifica dell’isolamento acustico di facciata rispetto ai limiti del DPCM 5.12.97.
Questo approccio non deve spaventare, la finestra è sicuramente un elemento “debole” del sistema acustico di facciata, il suo miglioramento facilmente può comportare un notevole innalzamento del potere fonoisolante, in particolare se nella situazione esistente era presente un cassonetto con scarse prestazioni.
In tabella viene riportato un esempio di come, a partire da una situazione di parete esterna con Rw pari a 53 dB, correggendo soltanto gli infissi o sia infissi che cassonetto posso arrivare a rispettare il limite.
CAPPOTTO COME INTERVENTO TRAINANTE CON INCIDENZA SUPERIORE AL 50% E RIFACIMENTO TOTALE DELL’IMPIANTO
Supponiamo ora di fare un Superbonus 110% con intervento trainante di isolamento a cappotto (superiore al 50% di incidenza) e rifacimento totale dell’impianto, ad esempio sostituisco la caldaia esistente con una pompa di calore e passo da un sistema a radiatori a dei pannelli a pavimento.
In questo caso sto effettuando una ristrutturazione di impianto termico e l’intervento ai fini energetici si configura come ristrutturazione importante di primo livello, avendo anche superato il 50% di incidenza.
Dal punto di vista acustico, come visto prima, il cappotto potrebbe essere visto come un intervento parziale su un componente esistente e potremmo semplicemente attestare che non avviene un peggioramento.
La modifica dell’impianto porta con sé anche un rifacimento del massetto per l’installazione dei pannelli a pavimento, ed è sicuramente occasione per la posa di un pavimento galleggiante e la verifica del livello di rumore di calpestìo ai sensi del DPCM 5.12.97.
ATTENZIONE!
Nella valutazione del valore "L’n,w" del pavimento, il cappotto esterno non entra in gioco poiché non partecipa alla trasmissione laterale del rumore. Per determinare i percorsi laterali di trasmissione Ff, Df e Fd si consiglia di considerare le pareti esterne senza il contributo del cappotto.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Abbiamo infine un intervento di demolizione e ricostruzione.
Sia dal punto di vista energetico che acustico l’intervento è del tutto assimilabile a una nuova costruzione. Il DPCM 26.06.15 richiede il set di verifiche previste per i nuovi edifici e l’ottemperanza dei requisiti del D.Lgs. 28/11 riguardanti le fonti energetiche rinnovabili.
Dovremo inoltre assicurare il rispetto di tutti i requisiti acustici passivi previsti dal DPCM 5.12.97.
Per questa casistica i maggiori dubbi riguardano l’applicazione del Superbonus, in quanto la ricostruzione può non essere fedele alla sagoma originale, ai sensi della definizione riportata nel testo unico dell’edilizia.
Per i casi in cui la ricostruzione comporti un ampliamento, ENEA ha pubblicato ad ottobre 2020 la FAQ numero 7. L’ampliamento in demolizione e ricostruzione non è soggetto al Superbonus 110%, ma va conteggiato nell’APE convenzionale.