Il nuovo progetto di revisione della norma UNI 10200
1. PREMESSA
Nel mese di maggio scorso si è svolta la seconda fase di Inchiesta Pubblica Finale della norma UNI 10200, documento di riferimento in tema di ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria. Tale fase di inchiesta è iniziata il 03.05.18, concludendosi in meno di un mese (il 31.05.18).
2. UNA BREVE SINTESI DELLA STORIA PREGRESSA
Ma come si è giunti a tale documento? Quali sono stati i passi pregressi? Cominciando fin dall’inizio la norma UNI 10200 è stata pubblicata, per la prima volta, nel 1993 allo scopo, in primis, di assolvere agli obblighi sanciti dalla Legge 10/91, vale a dire la ripartizione delle spese in base ai consumi effettivamente registrati.
La norma è stata successivamente sottoposta, come di regola avviene nel settore normativo, a molteplici revisioni, volte a determinarne un progressivo miglioramento oltre che a garantirne un costante adeguamento al contesto tecnico/legislativo, dinamico ed in evoluzione (2005, 2013, 2015). Salta all’occhio, in particolare, la revisione del 2015, particolarmente “ravvicinata” ed avvenuta, come noto, in ragione di un presunto contrasto con la norma europea UNI EN 834, a tutt’oggi non dipanato.
Anno “cruciale” nella storia della norma UNI 10200 è stato, tuttavia, il 2014. Proprio in tale anno è stato infatti pubblicato il D.Lgs. 102 (recepimento della Direttiva Europea 2012/27/UE) il quale riporta, all’art. 9, comma 5, in merito alla ripartizione delle spese nei condomini ed edifici polifunzionali provvisti di impianti centralizzati, uno specifico richiamo alla norma, la quale assurge pertanto da “regola dell’arte” a documento “cogente”.
La norma UNI 10200 è stata dunque indicata dal legislatore quale strumento principe ed obbligatorio ai fini della ripartizione delle spese connesse ai servizi energetici in ambito condominiale. Proprio tale riconoscimento, così come l’individuazione di alcune criticità applicative emerse contestualmente all’utilizzo della norma, hanno quindi innescato un nuovo processo di revisione, protrattosi fino ad oggi.
Nel frattempo, il D.Lgs. 102 stesso è stato a sua volta sottoposto a modifiche ed integrazioni, attraverso il successivo D.Lgs. 141/16. Quest’ultimo riconferma l’obbligo di ricorrere alla norma UNI 10200 ai fini della ripartizione delle spese, salvo però introdurre la possibilità di derogare da essa ove ricorrano particolari condizioni. Tale nuovo provvedimento non ha tuttavia frenato il processo di revisione della norma, che anzi ne ha tratto un ancor maggiore fondamento ed incentivo, nell’ottica di fornire uno strumento quanto più possibile valido ed efficace, da preferirsi a qualsiasi deroga.
Il processo di revisione della norma si è così tradotto nel seguente iter normativo, composto da passaggi sequenziali: una serie di riunioni, avviate nel 2014, nell’ambito del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ed in particolare della CT 271 (commissione tecnica incaricata della revisione della norma), una prima fase di Inchiesta Pubblica Finale UNI (svoltasi tra l’aprile ed il giugno 2016) ed, infine, una seconda fase di Inchiesta (resasi necessaria alla luce della numerosità dei commenti pervenuti nel corso della prima ed appena conclusasi).
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3. LO SCOPO ED I CONTENUTI DEL NUOVO PROGETTO DI REVISIONE PR. REV. UNI 10200:2018
Attraverso il nuovo Progetto di Revisione della norma UNI 10200 ci si è posti, innanzitutto, uno scopo principale: migliorare quanto più possibile la norma in vigore risolvendone le criticità (inevitabili in un contesto applicativo così ampio, complesso ed articolato quale è quello condominiale), correggendone alcuni refusi ed integrandone determinate lacune.
Ci sì è spesso domandati, soprattutto per la correzione dei refusi più evidenti, nonché tali da generare d’altra parte criticità applicative talvolta rilevanti, per quale ragione non si sia ricorso a strumenti più rapidi ed immediati, quale, ad esempio, la formulazione di un “errata-corrige”. A tale riguardo erano state infatti formulate svariate proposte nell’ambito della CT 271, da parte ad esempio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Ciò avrebbe consentito di “tamponare” le criticità più rilevanti procedendo nel contempo, con maggior tranquillità, con il processo di revisione.
La ragione per cui non si è ricorso alla formulazione di un “errata-corrige” è in realtà riconducibile, semplicemente, ad aspetti “burocratici”, connessi alla nuova regolamentazione di UNI. Secondo tale regolamentazione è possibile ricorrere ad un “errata-corrige” solo ove si tratti di errori puramente redazionali, intesi come disuniformità tra il testo licenziato dalle commissioni tecniche CTI ed il testo effettivamente pubblicato. Ogni modifica non rispondente a tali requisiti, differente cioè da un puro errore di trascrizione, deve pertanto essere necessariamente discussa nell’ambito delle commissioni tecniche con le tempistiche conseguenti (salvo non si ricada in altre “procedure di urgenza”, dettate a loro volta da motivazioni di tipo formale, quale ad esempio l’incongruenza con altre normative).
Venuto meno lo strumento dell’errata-corrige si è così dovuto propendere, per la valutazione di tutti gli aspetti, sia quelli più urgenti sia quelli di maggior dettaglio, per un iter normativo “canonico”, richiedente le necessarie tempistiche (tenuto conto di tutto, ormai circa quattro anni). Nel corso di tale iter si è analizzato a fondo il testo della norma, cercando di individuare, a beneficio in primis di una ripartizione delle spese quanto più corretta ed equa, ogni possibile aspetto migliorabile ed integrabile.
La CT 271 è così giunta a redigere, dopo una lunga serie di riunioni, discussioni, confronti ed approfondimenti, una nuova bozza di norma, tale da recepire i vari suggerimenti, contributi, proposte di miglioramento ed idee provenienti dai vari operatori del settore ed utilizzatori della norma.
La discussione, spesso animata da operatori ed obiettivi differenti, non è stata, tuttavia, sempre semplice, generando talvolta posizioni contrapposte ed antitetiche, non risolvibili all’interno della commissione tecnica. Si è così dovuto chiamare in campo il Comitato di Presidenza del CTI, supportato dalla relativa Commissione Centrale Tecnica, il quale, nell’intento di individuare un punto di accordo, ha proceduto ad apportare alcuni stralci alla bozza di norma, rispetto al testo originariamente licenziato dalla CT 271.
4. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il dettagliato, capillare ed articolato processo di revisione a cui la norma è stata sottoposta ha condotto nel complesso, a nostro avviso, nonostante le difficoltà di accordo in alcuni casi manifestatesi, a numerosi ed indiscussi miglioramenti rispetto al testo attualmente vigente, sia dal punto di vista redazionale sia dal punto contenutistico.
E’ del resto sempre stato nostro profondo convincimento che, alla luce degli apprezzabili obiettivi postisi (riassumibili in un’opera di approfondimento, miglioramento ed affinamento), così come dei nobili propositi fondanti il progetto di revisione (il rispetto dei principi fisici nonché di quelli ineludibili legati al risparmio energetico), non si potesse sortire null’altro se non benefici ed aspetti positivi, a vantaggio soprattutto degli utilizzatori finali della norma.
Tra le principali migliorie apportate al testo della norma vale la pena di annoverare, in particolare, le seguenti:
- completo allineamento, tanto delle diciture quanto dei simboli caratterizzanti i vari parametri, alle specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed al nuovo pacchetto normativo europeo EPBD, cosicchè non si generino più difficoltà nell’identificazione ed interpretazione dei parametri;
- riscrittura integrale della norma al fine di migliorarne ed agevolarne la fruibilità da parte dei suoi utilizzatori. In particolare si è cercato di distinguere in modo il più possibile marcato ed evidente i seguenti aspetti, corrispondenti a differenti “livelli” di lettura ed approfondimento: i principi generali, la metodologia di calcolo ed i casi particolari. La trattazione di ciascuna delle predette parti è stata inoltre ottimizzata, in modo da risultare di più immediata comprensione;
- correzione di alcuni refusi ed errori redazionali, tra cui particolarmente noto è quello relativo alla stima del consumo involontario in presenza di ripartitori (applicazione del fattore finv, rappresentativo della frazione del consumo involontario, non al fabbisogno ideale teorico, bensì all’energia stagionale effettiva, fornita di anno in anno dalla centrale termica);
- integrazione di alcune lacune, quale la determinazione del consumo involontario in caso di edifici ad utilizzo parziale o saltuario (correzione del fattore finv sulla base del fattore d’uso dell’edificio);
- miglioramento nella determinazione dei fattori di ripartizione dei parametri globali (relativi ad esempio alla generazione ed ai vettori energetici) tra i differenti servizi, facendo in modo di ricorrere per quanto possibile a parametri misurati anziché teorici;
- affinamento della metodologia di formulazione del prospetto previsionale, così da ovviare all’erronea sottostima del consumo involontario a cui si perviene, invece, attraverso la metodologia attuale;
- introduzione di appendici informative volte, ad esempio, a specificare i contenuti minimi del progetto così come una metodologia di controllo della contabilizzazione indiretta (verifica stagionale a posteriori del valore dell’unità di ripartizione), a beneficio di trasparenza ed affidabilità;
- descrizione dettagliata di una serie di casistiche ed aspetti particolari quali, a titolo di esempio, i condomini estesi (composti da più fabbricati), i contatori di calore “combinati” (asserviti a riscaldamento ed acqua calda sanitaria), le singole utenze prive di contabilizzazione, la totale assenza di contabilizzazione, le tubazioni di pertinenza delle singole unità immobiliari (es. anello monotubo) ed i cosiddetti locali ad uso collettivo, ciascuna delle quali approfondita in un apposito paragrafo;
- miglior definizione ed identificazione dei parametri energetici teorici funzionali alla ripartizione spese;
- estensione della metodologia di ripartizione delle spese, parallelamente all’approccio ormai connotante le varie normative in materia di prestazioni energetiche degli edifici oltre che in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge, non solo al riscaldamento idronico, ma anche a tutti gli altri servizi rilevanti dal punto di vista energetico, vale a dire ad esempio il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione ed il riscaldamento aeraulico (trattamenti aria).
Quanto sopra appare tutto sommato un buon risultato, tanto più alla luce del notevole tempo ed impegno profuso.
5. GLI ASPETTI MIGLIORABILI
Proprio alla luce del notevole cammino percorso, così come degli ambiziosi obiettivi postisi, è tuttavia d’obbligo essere “critici”, effettuando un reale bilancio di quanto conseguito. Se, da un lato, ci si può ritenere soddisfatti dei miglioramenti ottenuti, si sarebbe potuto ottenere, d’altro lato, molto di più, soprattutto a fronte dell’accurata ed approfondita analisi operata.
Se inoltre si sono aggiunti, per molti aspetti, nuovi contenuti, si sono invece purtroppo perse, per altri aspetti, alcune peculiarità presenti nella norma attualmente vigente.
Tutto ciò è dipeso dall’assenza di un accordo unanime all’interno della CT 271, il che ha costretto gli organi superiori, come anticipato, ad apportare alcuni stralci. Rispetto al testo originario, come elaborato dalla CT 271, si ravvisano così i seguenti principali elementi “peggiorativi”:
- eliminazione dell’esplicita possibilità di attribuire un valore energetico all’unità di ripartizione (informazione comunque desumibile, a fine stagione ed a scopo di verifica, come rapporto tra il consumo totale di energia utile ed il numero totale di unità di ripartizione), unica prassi realmente applicabile, a nostro avviso, ai fini della determinazione del consumo involontario, in caso di fattori di utilizzo dell’edificio molto bassi (per quanto l’introduzione di una frase “generica” lasci comunque, formalmente, un margine di discrezionalità da parte del progettista);
- eliminazione della possibilità di tener conto, nel calcolo della potenza secondo il metodo UNI EN 442, del reale numero di elementi del corpo scaldante, così come di considerare, nella valutazione della potenza totale, la quota parte dovuta alle tubazioni di adduzione di ingresso ed uscita (prassi a nostro avviso più corrette ed entrambe contemplate nella normativa attualmente in vigore);
- eliminazione dell’obbligo esplicito di programmare i ripartitori, tradotto in una sola “raccomandazione” (modifica a nostro parere peggiorativa, già a suo tempo introdotta attraverso la versione 2015 della norma).
Altro aspetto purtroppo negativo è il “declassamento” del metodo dimensionale per il calcolo delle potenze termiche installate, il quale è stato posposto, pur costituendo un metodo fisico ed empirico, nonché ora provvisto, oltre che di una trentennale validazione “sul campo”, anche di una validazione “formale”, ad altre prassi non altrettanto validate.
Ciononostante si tratta a nostro avviso di un declassamento più di forma che di sostanza in quanto, nella maggior parte dei casi, non si può che ricadere, fatte salve le casistiche in cui si ricorre alla metodologia UNI EN 442 (corpi scaldanti successivi al ‘95), proprio su tale metodo, escludendo pertanto tutti gli altri metodi a priorità apparentemente superiore, essendo essi, di fatto, non significativi né realmente applicabili.
Va altresì rilevato che, nel corso del processo di revisione della norma, si era elaborato anche un metodo di ridistribuzione degli extraconsumi volontari ed involontari, volto ad attenuare i consumi degli alloggi particolarmente sfavoriti incentivando, nel contempo, il condominio ad effettuare opere migliorative. Non si tratta dei “coefficienti correttivi” comunemente noti, non fondati su uno specifico criterio, bensì di una metodologia differente, avente uno scopo ed una ratio espliciti ed allineati al principio di base del contenimento dei consumi. Tale metodologia confligge però, pur avendo una finalità positiva, con il principio cardine della ripartizione in base ai consumi effettivi, perciò si è deciso di ometterla dalla norma in attesa che il legislatore si pronunci eventualmente in tal senso.
6. LA POSIZIONE DI EDILCLIMA
Nel corso dei molteplici eventi succedutisi Edilclima ha da sempre cercato di fornire, innanzitutto, un proprio contributo positivo, volto ad un miglioramento, sia dal punto di vista redazionale sia dal punto di vista tecnico, della norma.
In particolare si è sempre cercato di sostenere le posizioni più corrette dal punto di vista fisico, indipendentemente da ogni altra implicazione o ragione, oltre che il principio fondante ed ineludibile della ripartizione in base ai consumi effettivi. Si è infine giunti alla seguente conclusione, sintetizzata in un commento formulato nella recente fase di inchiesta, appena conclusasi.
In particolare Edilclima ritiene che il testo più corretto sia quello licenziato dalla commissione CT 271, a monte degli stralci purtroppo operati dal Comitato di Presidenza per assenza di un accordo unanime. Ciononostante si ritiene di dover comunque approvare il Progetto di Norma sottoposto all’Inchiesta Pubblica ritenendolo, seppur ottimizzabile, comunque per molti aspetti migliorativo rispetto alla norma vigente, che andrebbe al più presto aggiornata.
A comprova tuttavia della propria consonanza ed approvazione per il testo originario del Progetto di Norma, come elaborato dalla CT 271, Edilclima lo ha fin d’ora implementato in modo integrale, anticipandolo nel proprio software EC710, dedicato al tema della contabilizzazione del calore. Così facendo Edilclima si propone di fornire ai propri utenti uno strumento migliore, comprensivo di opzioni aggiuntive ed alternative, consentendo loro di operare nel contempo a propria discrezione.
Ove invece non si tratti della correzione di errori o dell’integrazione di lacune, bensì il Progetto di Norma si discosti formalmente dalla normativa vigente, sono state implementate duplici opzioni così da consentire a ciascuno di operare secondo entrambe le modalità.
Si è infatti ritenuto che l’anticipazione del Progetto di Norma nel software fosse il modo più concreto ed operativo per esprimere la propria filosofia ed idea di fondo: per quanto possano sussistere punti di vista ed opinioni differenti, non possono che prevalere, alla fine, due punti certi ed imprescindibili, vale a dire la conformità ai principi di legge ed il rispetto della buona tecnica.
7. LE FUTURE APPLICAZIONI ED I PROSSIMI SVILUPPI DELLA NORMA UNI 10200
Può essere lecito domandarsi infine, a fronte di tutto il percorso ed il lavoro descritto, quali saranno le future applicazioni della contabilizzazione ed in particolare della norma UNI 10200, tanto più ora che gli obblighi di legge circa l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione sono giunti al termine (la scadenza ultima, comprensiva di proroga, era per il 30 giugno 2017, ormai un anno fa).
Fig. n. 1: EC710, il software di Edilclima conforme alla norma UNI 10200, al suo Progetto di Revisione, alla legge ed ai principi della buona tecnica
La risposta è in realtà molto semplice: ora che gli obblighi dovrebbero essere stati assolti ed è ormai trascorso anche il previsto anno di “deroga”, durante il quale si continuava ad ammettere l’adozione dei millesimi di proprietà, la futura applicazione della norma non dovrebbe consistere in altro che nel suo stesso utilizzo per lo scopo primario a cui essa è dedicata, vale a dire la ripartizione delle spese. D’ora in poi si inizierà cioè ad applicare la norma negli edifici dotati di contabilizzazione, così come negli edifici nuovi che ne verranno provvisti.
Si aggiungono comunque le applicazioni progettuali della norma, non solo nei nuovi edifici, ma anche, ad esempio, per le verifiche o i rifacimenti di precedenti progetti, sempre più frequenti.
Al fine di poter fornire al mercato uno strumento quanto più possibile migliorativo ed adeguato ci si augura pertanto che l’iter normativo prosegua in modo agevole così da poter condurre la norma in breve tempo a pubblicazione.
Conclusa la recente fase di inchiesta i prossimi passi dovrebbero consistere nella risoluzione dei commenti pervenuti (ancora relativamente numerosi) in ambito normativo ed, a tale scopo, è già stata convocata, per la fine del mese di giugno, una prossima riunione della CT 271.
8. CONCLUSIONI
Si conclude che il settore della contabilizzazione del calore è da considerarsi a tutt’oggi attivo, dinamico, foriero di novità nonché sempre più legato ed interconnesso con settori affini ed attigui, quali quello della diagnosi energetica ed in generale del calcolo delle prestazioni degli edifici, nelle sue varie applicazioni.
Si tratta inoltre di un settore particolarmente interessante, in cui si fondono ed interfacciano aspetti tecnici ed aspetti giuridici, tra loro solo apparentemente distanti.
Proprio per tali ragioni si tratta di un settore non semplice né scontato, tale da premiare, molto più che in altri ambiti, la competenza, esperienza ed abilità degli operatori coinvolti.