La Contabilizzazione del Calore: Stato dell’Arte ed Interpretazioni
PREMESSA
La contabilizzazione del calore, così come la termoregolazione, appare quale tema centrale nell’ambito delle valutazioni inerenti al risparmio energetico negli edifici, costituendo il presupposto essenziale per la realizzazione di qualsiasi intervento di riqualificazione energetica.
Non avrebbe infatti senso effettuare interventi di efficientamento, quali l’isolamento di una parete o la sostituzione di un generatore, ove non si abbia la possibilità di agire sui propri consumi, riducendo gli sprechi ed ottimizzando il comfort abitativo.
Strettamente correlato al tema della contabilizzazione del calore è quello della ripartizione delle spese, la quale deve fondarsi su criteri di correttezza ed equità.
Ci si propone quindi di ripercorrere i principali riferimenti normativi/legislativi riguardanti il tema della contabilizzazione del calore, fino a giungere ad alcune riflessioni in merito alla legislazione attualmente vigente, oltreché agli strumenti di calcolo ad oggi disponibili.
LA LEGGE 10/91
Il primo riferimento al tema della contabilizzazione del calore è fornito dalla Legge 10/91, la quale, all’art. 26, comma 5, introduce un concetto cardine, che porrà le basi per le future metodologie ed assurgerà a principio di base, a tutt’oggi valido: la ripartizione delle spese di riscaldamento deve essere effettuata in base agli effettivi prelievi volontari dei singoli utenti (“consumo effettivamente registrato”), misurati attraverso l’utilizzo di dispositivi di contabilizzazione.
Il concetto di “consumo effettivo” costituirà, da qui in avanti, un concetto chiave, alla base della successiva regolamentazione.
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LA NORMA UNI 10200
La norma tecnica UNI 10200, della quale si sono succedute ormai svariate edizioni (2005, 2013, 2015, 2018), fornisce i principi di base ed il metodo di calcolo per la ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria.
Punto di pregio della norma è la metodologia per la determinazione dei consumi volontari, legati agli effettivi prelievi dei singoli utenti, ed involontari, legati alle dispersioni di rete.
Altro passaggio essenziale della norma è la valorizzazione dei consumi, attraverso la determinazione del costo unitario dell’energia termica utile.
La norma introduce così due differenti componenti di spesa: una quota a consumo, da ripartirsi in base agli effettivi prelievi volontari, ed una quota fissa, da ripartirsi in base ai millesimi di fabbisogno, questi ultimi rappresentativi dell’uso potenziale dell’impianto.
La norma è stata inoltre, nel corso del tempo, sempre più arricchita ed affinata, non solo gestendo svariate casistiche particolari, ma anche fornendo dettagliati esempi di documentazione/rendicontazione.
IL DECRETO LEGISLATIVO 102/14
Il D.Lgs. 102/14 costituisce una tappa fondamentale nella legislazione inerente alla contabilizzazione del calore ed in generale il risparmio energetico, inteso in senso lato.
Il decreto fornisce infatti all’art. 9, comma 5, due prescrizioni essenziali, imponendo, per i condomini ed edifici polifunzionali dotati di impianto termico centralizzato (servizi di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria):
- alla lettera b/c, l’utilizzo di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali;
- alla lettera d, l’utilizzo della norma tecnica UNI 10200 ai fini della ripartizione delle spese tra i singoli utenti.
La norma tecnica UNI 10200 diventa così cogente, non rappresentando più, quindi, la sola regola dell’arte, di applicazione volontaria, ma assurgendo a prescrizione obbligatoria per legge.
IL DECRETO LEGISLATIVO 141/16
Il D.Lgs. 141/16 introduce una prima modifica al tema della ripartizione delle spese (art. 9, comma 5, lettera d, del DLgs. 102/14). Il decreto prevede infatti, seppur conservando la cogenza della norma UNI 10200, una possibilità di deroga a quest’ultima, ove la norma non sia applicabile oppure ove si attesti, attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata, la sussistenza di differenze superiori al 50% tra i fabbisogni specifici dei singoli utenti.
In caso si ricada nella condizione sopraddetta, è quindi possibile ripartire almeno il 70% della spesa totale a consumo, in base agli effettivi prelievi volontari dei singoli utenti, ed il restante importo a millesimi, di qualsivoglia tipologia, a discrezione del condominio.
La cogenza della UNI 10200 appare dunque confermata, seppur subendo una parziale attenuazione.
IL DECRETO LEGISLATIVO 73/20
Il D.Lgs. 73/20 introduce successivamente una nuova modifica, apparentemente di carattere sostanziale: vengono infatti eliminati sia l’esplicito riferimento alla norma UNI 10200 sia il concetto di “deroga”, a favore della prescrizione di un unico vincolo, inerente all’incidenza minima della quota a consumo rispetto all’importo complessivo.
Secondo tale vincolo, la ripartizione delle spese deve essere infatti effettuata suddividendo almeno il 50% dell’importo totale a consumo, in base agli effettivi prelievi volontari, ed il restante importo a millesimi
Il decreto fornisce inoltre, all’art. 19 (nuovo allegato 9, art. 3, del D.Lgs. 102/14), alcune precisazioni in merito ai contenuti della rendicontazione (fatture), rimarcando nuovamente il concetto basilare di “consumo effettivo”.
Ulteriori chiarimenti vengono infine rinviati all’elaborazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, di linee guida applicative da parte di Enea (D.Lgs. 102/14, art. 5-quater).
L’ATTUALE VALENZA DELLA NORMA UNI 10200
Ci si domanda tuttavia: la norma UNI 10200 è davvero scomparsa? La risposta è no: come sarebbe del resto possibile la determinazione degli effettivi prelievi volontari, concetto chiave a tutt’oggi sussistente, se non ricorrendo proprio alla metodologia fornita dalla norma UNI 10200?
Ammesso infatti che la quota a consumo debba essere, secondo le prescrizioni legislative, superiore o uguale al 50% dell’importo totale, al fine di determinare l’effettiva incidenza della predetta quota occorre necessariamente, se si desidera operare sulla base di un corretto bilancio energetico, effettuare un calcolo degli effettivi consumi volontari ed involontari, applicando così la metodologia fornita dalla norma UNI 10200 (es. determinazione del consumo totale distinto per servizio, definizione del fattore d’uso dell’edificio, determinazione del fattore finv, ecc.).
In caso contrario, ove la quantificazione della quota a consumo venga effettuata secondo altri criteri, differenti da quelli normati, si potrebbe incorrere in gravi iniquità ed errori.
La metodologia normata supporta inoltre nella simulazione di casistiche particolari, esulanti dalle condizioni più tipiche ed agevolmente gestibili.
Si pensi ad esempio alla definizione dei consumi individuali: la norma consente la gestione, non solo dei casi più semplici (es. presenza dei soli contatori di calore o dei soli ripartitori), ma anche di quelli più complessi (es. compresenza di contabilizzazione diretta ed indiretta, contatori asserviti a più servizi), pervenendo sempre, matematicamente, alla quantificazione degli effettivi prelievi volontari, espressi in kilowattora, dei singoli utenti.
Va altresì rimarcato, quale aspetto fondamentale, come la norma UNI 10200 costituisca sempre, indipendentemente da qualsiasi altra prescrizione, la regola dell’arte (normativa tecnica pubblicata da UNI), alla quale è bene attenersi al fine di tutelarsi da eventuali criticità o contenziosi.
Ragionando attentamente sulle prescrizioni del decreto si evince quindi, al di là di una lettura più superficiale, come l’unico effettivo “grado di libertà” nell’ambito della ripartizione delle spese sia costituito dalla possibilità di scelta della tipologia di millesimi, mentre, ad esclusione di tale aspetto, si ricade, di fatto, nell’applicazione, da considerarsi comunque sempre raccomandata nella sua interezza, della norma UNI 10200.
LE LINEE GUIDA ENEA
Sono state pubblicate da Enea (Dipartimento Unità Efficienza Energetica), nel marzo 2021, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, delle linee guida applicative in materia di ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento ed ACS (attuazione del D.Lgs. 73/20, art. 9, comma 5-quater).
Tali linee guida, costituenti un riferimento autorevole, forniscono alcuni chiarimenti aggiuntivi, rimarcando in particolare, ad esempio al paragrafo 1.3 (metodologia di ripartizione) ed al paragrafo 2 (esempi di calcolo), il concetto di “consumo effettivo” ed avvalorando così il ricorso, con riguardo soprattutto al caso della contabilizzazione indiretta, alla norma tecnica UNI 10200.
GLI STRUMENTI DI CALCOLO
Ci si pone ora una domanda: al fine di soddisfare gli adempimenti connessi alla contabilizzazione del calore, tra cui ad esempio la ripartizione delle spese, è preferibile operare “manualmente”, tramite fogli di calcolo semplificati, oppure ricorrere al supporto di un software?
La risposta, così come ormai nella maggior parte dei settori di carattere tecnico-scientifico, contraddistinti da una sempre più crescente complessità, appare abbastanza scontata.
L’opzione preferibile è senz’altro la seconda: l’utilizzo di un software assicura infatti, non solo l’implementazione di procedure rigorose, rispettose della “buona tecnica”, ma anche la costante conformità ai molteplici dettami normativi/legislativi, spesso in continua evoluzione, consentendo nel contempo (aspetto non trascurabile) di generare in automatico tutta la modulistica necessaria.
Il software di Edilclima (EC710), oggi conforme anche al D.Lgs. 73/20, ha ad esempio implementato la norma UNI 10200 fin dalla sua prima edizione, anticipandone spesso le metodologie ed i principi.
Il software consente infatti, da un lato, di eseguire nel dettaglio tutti i calcoli finalizzati alla determinazione dei consumi volontari ed involontari, dall’altro, di effettuare la verifica finale relativa all’incidenza della quota a consumo (superiore o meno al 50%).
Al riguardo va tuttavia rimarcato come la predetta verifica abbia una valenza puramente economica, per nulla attenendo al bilancio energetico dell’edificio, che risponde invece a soli principi di natura fisica.
La nuova release del software (versione 5) è stata inoltre arricchita di tante nuove funzionalità, tra cui, ad esempio: l’implementazione dei contenuti aggiuntivi richiesti dal D.Lgs. 73/20 (D.Lgs. 102/14, allegato 9, art. 3), l’introduzione di un’utile funzione di autodiagnostica, la possibilità di modellazione dei contatori multipli, ecc.
Va altresì evidenziato come un requisito peculiare del software sia la sua estrema flessibilità, consentendo al progettista di operare, ove sussistano margini di valutazione, a propria discrezione in virtù di molteplici opzioni.
CONCLUSIONI
Si conclude quindi come la strategia ottimale per il progettista, in quanto più cautelativa ed efficace, possa riassumersi, fermo restando il sempre necessario rispetto dei dettami legislativi, nei seguenti punti principali: la conformità alle prescrizioni normative (regola dell’arte), l’applicazione della “buona tecnica” (principi fisici) ed il rigore metodologico, tale da condurre a risultati certi ed argomentabili.
A tutto ciò si aggiungono la sensibilità, la competenza ed il corretto operato del progettista, costituenti sempre un requisito essenziale ed un presupposto ineludibile.
Fig. n. 1: EC710 maschera “Stagione”, scheda “Verifica D.Lgs. 73/20”
Fig. n. 2: EC710 maschera “Stagione”, scheda “Contenuti aggiuntivi”
Fig. n. 3: EC710 maschera “Confronti stagionali”