La Direttiva EPBD IV - Il nuovo paradigma  dell'efficientamento energetico

La Direttiva EPBD IV - Il nuovo paradigma dell'efficientamento energetico

PREMESSA

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L del 08.05.2024), la Direttiva (UE) 2024/1275 del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica dell’edilizia.
Tale direttiva, nota come “EPBD IV” o “Direttiva green”, costituisce il punto di arrivo di un complesso e lungo iter procedurale, iniziato nel 2021, aggiungendosi alle tre direttive precedentemente succedutesi: la 2002/91/CE (EPBD), la 2010/31/UE (EPBD II) e la 2018/844/UE (EPBD III).

La nuova direttiva scaturisce dalla presa d’atto di priorità ormai ineludibili e dal proposito di innescare un deciso cambio di rotta. A fronte di fenomeni quali il “cambiamento climatico” e la “povertà energetica”, non più trascurabili, si cercano ora strategie davvero risolutive ed efficaci.

A tale scopo, concetti chiave appaiono la “sostenibilità”, la “decarbonizzazione” e l’”elettrificazione”: si persegue dunque, ancor prima del contenimento delle risorse energetiche, la minimizzazione dell’impatto ambientale. 
La nuova Direttiva pone così un obiettivo ben preciso: la decarbonizzazione dell’intero parco immobiliare europeo entro il 2050.

PRINCIPALI TEMATICHE

In che cosa consiste il cambio di rotta? Quali sono le strategie attuate? Va innanzitutto rimarcato come sia stata profondamente modificata la logica di fondo. Fino ad ora siamo stati infatti abituati, in caso di esecuzione di opere di risparmio energetico, a dover soddisfare specifici requisiti, anche severi.

In prospettiva futura, invece, non ci si limiterà più solo a questo, ma si andrà ancora oltre. I requisiti di prestazione energetica non costituiranno più, soltanto, un vincolo da rispettare, ma assurgeranno a qualcosa di più, ossia allo strumento per il raggiungimento di obiettivi più elevati, dai quali non si potrà prescindere.
In altri termini, se fino ad oggi si è ragionato, ad esempio, secondo una logica “volontaria” (desidero riqualificare la mia abitazione, dovrò quindi rispettare determinati requisiti), in futuro si ragionerà, probabilmente, in modo differente (occorre raggiungere determinati requisiti, perciò dovrò riqualificare la mia abitazione).

Per conseguire un cambiamento così profondo non ci si può esimere dall’attuazione di una strategia all’altezza, strutturata e integrata, la quale metta in campo molteplici azioni. Entra in gioco, dunque, un ampio spettro di tematiche, ciascuna concorrente alla realizzazione di un piano complessivo.

Riepilogo delle principali tematiche

Piano nazionale di
ristrutturazione degli edifici

Impianti solari

Automazione

Mobilità sostenibile

Edifici a zero emissioni
(ZEmB)

Generatori a
combustibili fossili

Controllo
dell’illuminazione

Attestato di prestazione
energetica (APE)

Potenziale di riscaldamento globale
(GWP)

Smart Readiness Indicator
(SRI)

Qualità dell’aria

Passaporto di ristrutturazione

Edifici esistenti

Regolazione/
bilanciamento

Comfort 
ambientale/
tassonomia

Incentivazione fiscale

 PRINCIPALI SCADENZE

Una strategia davvero efficace non può prescindere da due ingredienti essenziali: obiettivi ben precisi e scadenze ben definite.

La nuova Direttiva definisce così una vera e propria “road map”, che traccia un percorso dettagliato e articolato verso il raggiungimento del traguardo perseguito.
Tutto ciò sarà davvero fattibile? I principi alla base appaiono tanto virtuosi quanto ardui e le loro effettive fattibilità ed efficacia dipenderanno anche, presumibilmente, dalle strategie di recepimento che verranno attuate dagli Stati membri.

Nel frattempo, conviene, in ogni caso, avvantaggiarsi e avere cognizione delle nuove prescrizioni, così da essere preparati al cambiamento (prospetto n. 1).


Prospetto 1 - Riepilogo delle principali scadenze

Scadenza

Adempimenti

 

Entro il 2024

Automazione
(1° step)

Per gli edifici non residenziali, in caso di impianti di riscaldamento/condizionamento (combinati o meno con la ventilazione) con una potenza nominale utile superiore a 290 kW, installazione di sistemi di controllo e automazione, ove tecnicamente possibile.

A decorrere dal 2025

Combustibili fossili
(1° step)

Abolizione dell’incentivazione finanziaria per l’installazione di caldaie “uniche” alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, precedentemente al 2025, in conformità ai regolamenti UE 2021/241, UE 2021/1058 e UE 2021/2115.

Entro il 28.05.2026
(24 mesi dall’entrata in vigore)

Traiettoria nazionale



APE



Passaporti di ristrutturazione

Elaborazione, da parte dei singoli Stati membri, della traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale.

Adeguamento dell’attestato di prestazione energetica (APE) al modello di cui all’allegato V.

Introduzione di un sistema per l’implementazione dei passaporti di ristrutturazione, basato sul quadro comune di cui all’allegato VIII.

Entro il 2026

Piano nazionale
di ristrutturazione


GWP (1° step)




Impianti solari
(1° step)



Mobilità sostenibile
(1° step)

Definizione, da parte dei singoli Stati membri, del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.

Definizione, da parte dei singoli Stati membri, dei requisiti relativi al GWP (tabella di marcia, valori limite, obiettivi a partire dal 2030).

Per gli edifici di nuova costruzione, pubblici e non residenziali, con superficie coperta utile superiore a 250 m², installazione di impianti solari.

Per gli edifici non residenziali con più di venti posti auto:

  • installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto o di canalizzazioni per almeno il 50% dei posti complessivi;
  • fornitura di posti bici per almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale di utenza dell’edificio.

Entro il 30.06.2027

Soluzioni intelligenti

Adozione, da parte della Commissione europea, di un atto delegato per l’integrazione della Direttiva, ai fini dell’applicazione di un sistema comune facoltativo per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza, basato su un’apposita metodologia e su specifici indicatori (SRI) e da applicarsi agli edifici non residenziali, in caso di impianti di riscaldamento/condizionamento (combinati o meno con la ventilazione) con potenza nominale utile superiore a 290 kW.

Entro il 2027

Impianti solari
(2° step)












Illuminazione
(1° step)

Installazione di impianti solari:

  • per gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 2.000 m²;
  • per gli edifici esistenti non residenziali con superficie coperta utile superiore a 500 m², se sottoposti a una ristrutturazione importante, a un’azione richiedente un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, a lavori sul tetto o all’installazione di un sistema tecnico per l’edilizia.

Per gli edifici non residenziali, in caso di impianti di riscaldamento/condizionamento (combinati o meno con la ventilazione) con una potenza nominale utile superiore a 290 kW, installazione di controlli automatici dell’illuminazione.

A decorrere dal 2028

Edifici ZEmB
(1° step)


GWP (2° step)

Per gli edifici pubblici di nuova costruzione, conseguimento della qualifica di “ZEmB”.

Per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 m², introduzione del GWP nell’APE.

Entro il 2028

Impianti solari
(3° step)

Per gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 750 m², installazione di impianti solari.

Entro il 2029

Impianti solari
(4° step)





Automazione
e illuminazione
(2° step)

Installazione di impianti solari:

  • per gli edifici di nuova costruzione residenziali;
  • per i parcheggi coperti di nuova costruzione adiacenti agli edifici
Per gli edifici non residenziali, in caso di impianti di riscaldamento/condizionamento (combinati o meno con la ventilazione), con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, installazione di sistemi di controllo e automazione (ove tecnicamente ed economicamente fattibile), oltreché di controlli automatici dell’illuminazione.

A decorrere dal 2030

Edifici ZEmB
(2° step)
e GWP (3° step)

Edifici esistenti
non residenziali
(1° step)

Per gli edifici di nuova costruzione, conseguimento della qualifica di “ZEmB” e introduzione del GWP nell’APE.

Per gli edifici esistenti non residenziali, rispetto delle norme minime di prestazione energetica, volte a far sì che gli stessi siano al di sotto della soglia del 16% (soglia massima di prestazione energetica, definita da ciascuno Stato membro affinché il 16% del parco immobiliare nazionale superi tale soglia).

Entro il 2030

Emissioni




Edifici esistenti
residenziali
(1° step)


Impianti solari
(5° step)

Riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione Europea di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Riduzione del consumo medio di energia primaria degli edifici esistenti residenziali di almeno il 16% rispetto al 2020.

Per gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 250 m², installazione di impianti solari.

Entro il 2032

Mobilità sostenibile
(2° step)

Per gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, se di proprietà di enti pubblici, installazione del pre-cablaggio, per almeno il 50% dei posti auto.

Entro il 2035

Edifici esistenti
residenziali
(2° step)

Riduzione del consumo medio di energia primaria degli edifici esistenti residenziali di almeno il 20-22% rispetto al 2020.

A decorrere dal 2033

Edifici esistenti
non residenziali
(2° step)

Per gli edifici esistenti non residenziali, rispetto delle norme minime di prestazione energetica, volte a far sì che gli stessi siano al di sotto della soglia del 26% (soglia massima di prestazione energetica, definita da ciascuno Stato membro affinché il 26% del parco immobiliare nazionale superi tale soglia).

Entro il 2040

Edifici esistenti
residenziali
(3° step)








Combustibili fossili
(2° step)

Riduzione del consumo medio di energia primaria degli edifici esistenti residenziali, che deve essere equivalente o inferiore a un valore di riferimento, determinato a livello nazionale e derivato da un progressivo calo del consumo dal 2030 al 2050, in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco a emissioni zero.

Eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Entro il 2050

Edifici ZEmB
(3° step)

Conseguimento di un parco immobiliare decarbonizzato (ZEmB) e ad alta efficienza

IMPLICAZIONI ATTUALI E FUTURE

Qual è l’impatto di quanto sopra descritto? Quali sono le conseguenze immediate? E quelle future?

Va innanzitutto precisato che ogni Stato membro, entro due anni dall’entrata in vigore della nuova Direttiva, dovrà provvedere a completarne il processo di recepimento, elaborando una propria strategia ed emanando un proprio regolamento.

Ciò significa che, per i prossimi due anni, continuerà a valere la legislazione previgente e occorrerà pertanto attendere, per sperimentare un effettivo cambiamento, la conclusione del processo di recepimento e l’emanazione della nuova regolamentazione.

Anche le scadenze poste dalla Direttiva non appaiono immediate, bensì si esplicheranno nell’arco di un intervallo temporale, dal 2024 al 2050.

Tale arco temporale sembrerebbe, in senso assoluto, ampio, sebbene, in senso relativo, considerata la numerosità e l’ambizione degli obiettivi posti, in realtà non lo sia.

Il raggiungimento di traguardi così ambiziosi richiederà infatti, se gli obiettivi e le scadenze prefissate si manterranno tali, l’innesco di un processo di riqualificazione graduale, articolato in step successivi.

Occorrerà dunque entrare nella corretta ottica e predisporsi al cambiamento.

Sempre più fondamentale e strategico sarà il concetto di “diagnosi energetica”, lo strumento chiave alla base di ogni valutazione.

CONCLUSIONI

Quali conclusioni trarre? Il percorso verso l’efficientamento energetico, iniziato ormai quarant’anni or sono, grazie all’impulso dato dalla Legge 10/91 e ancor prima dalla Legge 373/76, dovrà subire, presumibilmente, una marcata accelerazione, in virtù delle nuove disposizioni.

Se fino ad oggi si è talvolta temporeggiato, sembra proprio che ora ciò non sia più possibile e occorra necessariamente sposare, senza più riserve, la “filosofia” dell’efficientamento.

Come operare dunque? Quali prassi seguire? A quali principi attenersi? Si ritiene che il criterio migliore, tale da condurre alle scelte più oculate, debba rimanere, nonostante il cambiamento, sempre lo stesso: il rispetto della “regola dell’arte” e della “buona tecnica”.

Solo il rispetto di tali principi, insieme con il ricorso a tutti gli altri strumenti necessari (in primis l’innovazione, scientifica e tecnologica), può infatti condurre all’identificazione del piano di interventi più adeguato, realistico ed efficace, consentendo così di concorrere al raggiungimento degli obiettivi complessivi.

 

Pubblicato il: 31/07/2024
Autore: Donatella Soma – Amministratore, supporto tecnico, editoria e normativa Edilclima