La pompa di calore è soggetta a denuncia INAIL?

La pompa di calore è soggetta a denuncia INAIL?

La pompa di calore è soggetta a denuncia INAIL? Proviamo a dare un’interpretazione a questa domanda apparentemente banale a partire dalla normativa vigente.

Per contestualizzare il problema cominciamo analizzando con attenzione il DM 01-12-75 che tratta le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Occorre distinguere subito le due parti principali di tale decreto:

  • TITOLO I - Liquidi caldi sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (liquidi surriscaldati);
  • TITOLO II - Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica.

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Assumiamo di non considerare le pompe di calore idroniche (che chiameremo anche PdC) come macchine produttrici di vapore: ricadiamo sicuramente nell’ambito del TITOLO II.

Procedendo all’articolo 16 si trova una definizione degli apparecchi soggetti a denuncia: “I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h…”.

Una PdC elettrica sicuramente non rientra nella definizione perché non è alimentata da combustibile solido, liquido o gassoso.

Potrebbero tuttavia sorgere dei dubbi in merito ad una PdC alimentata a gas, ad assorbimento: in questo caso ci viene in soccorso il contenuto della specifica tecnica al decreto, la RACCOLTA R2009.

In particolare, nel capitolo R.1.A della R2009, troviamo la definizione del CAMPO DI APPLICAZIONE grazie alla quale, citando semplicemente la normativa, possiamo affermare che:

  1. Le presenti disposizioni non si applicano ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED;
  2. Le presenti disposizioni non si applicano altresì ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientranti nella direttiva 2009/142/CE (sostituita dal regolamento UE 2016/426, in vigore dal 21 aprile 2018);
  3. Per impianto centrale di riscaldamento si intende uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento. Per generatori di calore, si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura superiore a 110 °C.

In conclusione, la denuncia non va redatta quando si è in presenza di un sistema CE/PED oppure se rientra nella direttiva UE 2016/426.

Se invece la PdC ad assorbimento non dovesse rientrare nelle esclusioni precedenti bisognerebbe verificare che la temperatura sul primario non sia maggiore di 110°C e che la sorgente termica non sia a rischio di surriscaldamento. Attualmente non ci risulta che vi siano macchine in PdC che possono rientrare nella definizione del punto 3.

Invece, qualora sia presente un sistema ibrido in cui la caldaia superi i 35 kW, occorre denunciare l’intero impianto, verificando che la pressione massima esistente in ogni punto dell’impianto non superi quella massima di esercizio di ogni suo componente.

Questo importante concetto è chiarito anche nella Circolare INAIL del 19/04/2011 dove sono indicate importanti precisazioni, sul campo di applicazione, sul secondario di scambiatori Tp≤110°C e sul concetto di somma di potenzialità.

Infine si ricorda che, anche se il sistema non è soggetto a denuncia INAIL, dovrà comunque essere verificata la necessità della messa in servizio delle attrezzature a pressione secondo DM 329 01/12/2004.

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Pubblicato il: 17/05/2024
Sezione: Impiantistica
Autore: Andrea Gozzi - Analista e Supporto Tecnico Edilclima