
I benefici fiscali 2025: quali sono le principali novità?
1 Premessa
La L. 207/24 (Finanziaria 2025), pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31.12.24, introduce, all’art. 1, commi 54, 55 e 56,significative novità in tema di benefici fiscali, modificando la legislazione previgente: il TUIR (“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”), il D.L. 63/13 (convertito con la L. 90/13) e il D.L. 34/20 (convertito con la L. 77/20). Le anticipazioni sono disponibili da mesi, ma ora appare tutto confermato. Ecco un riepilogo delle nuove disposizioni.
2 Aliquote e scadenze
La tendenza generale è quella di una progressiva riduzione e semplificazione delle aliquote, come emerge dal prospetto sottostante. Tra le novità più rilevanti, per il triennio 2025-2027:
- per Ecobonus, Sismabonus e Bonus Casa, proroga con riduzione delle aliquote per le prime case e ulteriore riduzione per gli altri edifici;
- cessazione del Superbonus per gli interventi avviati oltre il 15.10.2024;
- ripartizione in dieci anni anche per il Superbonus 2023;
- nessuna proroga per le cessioni dei crediti e per il bonus barriere architettoniche;
- esclusone dagli incentivi per le caldaie uniche alimentate da combustibili fossili.
Prospetto 1 - Riepilogo degli incentivi a valle delle Legge di Bilancio 2025
(1) Interventi effettuati dai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (in caso, dunque, di edifici residenziali).
(2) Le aliquote sono fisse per tutti gli interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, tra cui, ad esempio, gli interventi su parti comuni di edifici condominiali (D.L. 63.13, art. 14, comma 2-quater), gli interventi su parti comuni finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico (D.L. 63.13, art. 14, comma 2-quater-1), gli interventi che comportino il miglioramento di una o due classi di rischio sismico (D.L. 63/13, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies). Lo stesso vale per il Sismabonus acquisti.
(3) La riduzione dell’aliquota, già prevista per il triennio 2028-2033, così come la sua rimodulazione, riguarda tutte le fattispecie (compreso l’acquisto di case in fabbricati interamente ristrutturati, di cui al D.P.R. 917/86, art. 16.bis, comma 3), ad eccezione degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (di cui al D.P.R. 917/86, art. 16.bis, comma 3.bis).
(4) La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A, E o F in funzione della tipologia), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
(5) A condizione che, alla data del 15.10.24, sia stata:
- per gli interventi condominiali, adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILAS;
- per gli interventi non condominiali, presentata la CILAS;
- per le demolizioni e ricostruzioni di edifici, presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.
Permane l’aliquota al 110%, fino al 31.12.2025, per gli interventi effettuati in Comuni colpiti da eventi sismici, verificatisi dal 01.04.2009, e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, oltreché per le ONLUS, che svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali, in immobili adibiti a strutture sanitarie, e che effettuino interventi su immobili di categorie B.1, B.2 e D.4.
3 Caldaie a combustibili fossili
In base a un emendamento approvato dalle Commissioni, sono esclusi da qualsiasi agevolazione (Ecobonus, Ecosismabonus, Bonus Casa) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come ad esempio le caldaie a gas (L. 207/24, art. 1, comma 55).
4 Superbonus: ripartizione in dieci quote annuali
Si prevede la facoltà, per le spese sostenute nel 2023, di ripartire il Superbonus in dieci quote annuali di pari importo (D.L. 34/20, art. 119, nuovo comma 8-sexies) Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, a condizione che si provveda, entro il termine previsto per il periodo di imposta 2024, alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa. Ove dalla predetta dichiarazione emerga un maggior debito d'imposta, quest’ultimo deve essere versato dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il medesimo periodo d’imposta.
Nota: va evidenziato come tale disposizione si ponga in continuità con altre precedenti, secondo cui si stabilisce che:
- per le spese sostenute nel 2022, in deroga alla disciplina generale (ripartizione delle detrazioni in quattro quote annuali di pari importo), si possa optare per un numero di quote annuali pari a dieci (D.L. 11/23 “cessione crediti”, art. 2, comma 3-sexies);
- per le spese sostenute a decorrere dal 2024, per il Superbonus, il Bonus barriere architettoniche e il Sismabonus, la detrazione sia sempre ripartita in dieci quote annuali (D.L. 39/24 “bonus fiscali”, art. 4-bis, comma 4).
5 Cessione dei crediti e sconto in fattura
Non viene prevista nessuna proroga, così come nessuna riduzione, per i meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura: rimangono quindi valide, ai sensi della regolamentazione vigente in materia (L. 34/20, art. 121, e D.L. 39/24), le opzioni attuali. Nel consegue che la cessione del credito risulterà applicabile, per le spese sostenute nel 2025, al solo Superbonus.
6 Limitazioni in base al reddito
Vengono definiti, dalla L. 207/24, art.1, comma 10, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 €, dei limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, comprese quelle derivanti dai bonus edilizi. Tali limiti sono parametrati in base al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo famigliare.
7 Conclusioni e prospettive future
Quali conclusioni trarre? La contrazione delle detrazioni sembrerebbe in contrasto con le prescrizioni fornite dalla regolamentazione vigente (in primis la nuova direttiva EPBD), che pone obiettivi sempre più sfidanti, prospettando, di conseguenza, un corrispondente potenziamento dei benefici. È probabile dunque che si tratti di una contrazione transitoria e che, in prospettiva futura, il meccanismo di incentivazione tenderà a riallinearsi con le effettive esigenze di efficientamento energetico. Nel frattempo, converrà sempre giocare d’anticipo, tenendo conto delle scadenze future (edifici a emissioni zero entro il 2050).
L’attuale attenuazione delle detrazioni non dovrebbe pertanto impattare sul progetto complessivo di efficientamento, incentrato sull’analisi e sulla simulazione delle possibili opzioni di intervento (diagnosi energetica). Vanno inoltre tenuti presenti, oltre agli incentivi qui analizzati, anche gli ulteriori benefici disponibili: si pensi, ad esempio, al Conto Termico 3.0 (in ambito civile), in fase di approvazione, e al Piano Transizione 5.0 (in ambito industriale).