Il punto di vista di un professionista

Il punto di vista di un professionista

I chiarimenti del MISE datati Giugno 2017 hanno sciolto alcune perplessità che ancora aleggiano sul D.Lgs. 102/2014, legge che ha introdotto in modo “prepotente” la contabilizzazione di calore degli edifici polifunzionali ed in particolare dei condomini. In particolare viene ribadito che il semplice impianto centralizzato per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria) determina di per sè l’obbligo di contabilizzare e ripartire i consumi, e che tale obbligo può svilupparsi valorizzando eventualmente gli usuali contatori volumetrici, purchè chiaramente siano dispositivi conformi alla vigente normativa (dispositivi MID, marcatura CE).

Risulta interessante il chiarimento circa la possibilità di adottare dispositivi misti per la contabilizzazione diretta ed indiretta, salvo poi lasciare al progettista l’onere di stabilire il modo migliore per gestire il riparto delle quote di costo. Di contro forse è opinabile il parere di esclusione espresso nei riguardi degli incentivi economici di qualsiasi natura, al fine di redigere analisi di fattibilità economica di un sistema di contabilizzazione.

Viene chiarito, aspetto apprezzabile, che in regime di deroga di cui all’art. 9 comma 5 del Decreto sopra citato (ovvero nei casi in cui esistano nette differenze di fabbisogno termico tra le unità immobiliari o nei casi in cui non si possa applicare la UNI 10200) non si richiede obbligatoriamente l’applicazione della regola del “70%” per l’applicazione dei consumi volontari. Questo punto è assai contestato in quanto attribuire tout-court la quota di consumi involontari in misura inferiore al 30% o addirittura annullarli è un assurdo tecnico, logico ed etico, in quanto di fatto smantella la ratio stessa della contabilizzazione, disposto che vuole spingere l’utenza verso l’efficientamento e la consapevolezza dei propri consumi.

Per fortuna viene chiarita la procedura da adoperare per valutare la “netta differenza di fabbisogno termico tra le unità immobiliari”. Si osserva che il combinato disposto della circolare con la nuova UNI 10200:2018 – estesa al servizio di raffrescamento - consentirebbe di rendere applicabile tale norma sempre, e di fatto ribadendo come ulteriore non senso il regime di deroga appena citato.

La mera applicazione della contabilizzazione di energia termica non deve far perdere di vista la ratio di tale strumento: l’efficientamento energetico rafforzato attraverso la consapevolezza dei propri consumi; tuttavia sembra che nelle realtà condominiali, diffusissime in Italia, il tema dell’efficienza stenti a decollare, forse per le difficoltà economiche, forse anche per una certa rigidità culturale verso l’innovazione, verso la capacità di creare sinergie e vantaggi condivisi, ma certamente a causa dei limiti di una comunicazione efficace in assemblea, dei sussidi economici e dell’informazione attuata dalle Istituzioni.

Il testo “Contabilizzazione ed efficientamento nel condominio” vuole quindi proporre un atteggiamento proattivo attraverso un linguaggio legale e diretto, per trasmettere soluzioni tecniche di efficienza, attraverso lo strumento della diagnosi energetica e della valutazione economica degli investimenti. Il testo è rivolto agli amministratori ed ai progettisti, ma l’utilizzo di tabelle e di schemi lo rende utile nei processi di comunicazione e di discussione tra gli stessi inquilini.

Il condominio oggi necessita di essere inteso come un’organizzazione che gestisce un’attività che può e deve essere migliorata, a vantaggio dei risparmi economici, del comfort e dell’ambiente.

 

cover contabilizzazione piatta

 

Pubblicato il: 31/12/2018
Sezione: Recensioni
Autore: Edilclima