Il Piano Transizione 5.0: nuove opportunità per il risparmio energetico nelle imprese
1 Premessa
Il contesto europeo appare sempre più caratterizzato, negli ultimi anni, dall’avvicendarsi di numerosi progetti e iniziative, volti a perseguire un obiettivo comune e ormai imprescindibile: l’efficientamento energetico.
Basti pensare al Green Deal europeo (patto verde europeo), un insieme di iniziative politiche dirette a ridurre le emissioni in atmosfera e a conseguire la neutralità climatica, e al piano REPowerEU, che prevede l’invio di risorse agli Stati Membri ai fini del finanziamento dei progetti energetici.
Proprio in linea con tale contesto, il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha presentato, in sede di revisione del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), una serie di progetti di investimento, finalizzati a uno scopo principale: supportare la transizione del sistema energetico e dell’industria nazionali verso l’adozione di energie rinnovabili e la riduzione dell’impatto ambientale. Ne è dunque scaturita una sequenza di provvedimenti, concorrenti al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
La Decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE 2023/16051 del 05.12.23 (che modifica la precedente Decisione di esecuzione del 13.07.21) introduce nel PNNR un nuovo capitolo (Missione 7), dedicato al piano REPowerEU. Tra le misure previste, l’Investimento 15 (Transizione 5.0) è volto a favorire, tramite la concessione di crediti di imposta, la transizione digitale ed energetica delle imprese verso un modello sostenibile ed efficiente, sulla base di un investimento finanziario complessivo pari a 6.300.000.000 euro.
Il D.L. 19/24 (convertito con modificazioni dalla L. 56/24) istituisce così, all’art. 38, il nuovo Piano Transizione 5.0. Il D.M. 24.07.24 (D.M. Transizione 5.0) definisce invece le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.
La Circolare Operativa del GSE, pubblicata nell’agosto 2024, chiarisce quindi tutti gli aspetti applicativi delle nuove disposizioni.
2 Chi può beneficiare dell’incentivo?
Possono beneficiare dell’incentivo tutte le imprese residenti sul territorio nazionale e le stabili organizzazioni con sede in Italia (indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla loro dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa), ad esclusione di alcuni casi particolari (es. imprese in stato di liquidazione o fallimento, destinatarie di sanzioni interdittive o inadempienti rispetto agli obblighi di sicurezza o di versamento dei contributi).
3 Quali sono i progetti agevolabili?
Sono agevolabili i progetti di innovazione, avviati dal 01.01.24 e completati entro il 31.12.25, i quali abbiano ad oggetto:
- beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa (di cui alla L. 232/16, allegati A e B);
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile, anche a distanza, per autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 199/21, art. 30 (a eccezione delle biomasse e compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta);
- attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nell’ambito delle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Definizioni utili Per “data di avvio del progetto” si intende, ai sensi del D.M. “Transizione 5.0”, art. 4, comma 3, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, così come di qualsiasi altro impegno che renda quest’ultimo irreversibile. Per “data di completamento del progetto” si intende invece, ai sensi del medesimo art. 4, comma 4, la data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, vale a dire, in funzione dell’oggetto dell’investimento:
|
4 Qual è la condizione di accesso al beneficio?
I progetti di innovazione sono ammessi al beneficio a condizione che (con riguardo in particolare a quelli di cui al primo punto del paragrafo precedente, ossia ai beni materiali e immateriali nuovi funzionali all’esercizio dell’attività di impresa) si soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
- riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%;
- riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%.
Condizione essenziale per l’accesso al beneficio è inoltre il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), di non arrecare cioè un danno significativo all’ambiente.
Definizioni utili Per “struttura produttiva” si intende un sito (una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue), finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, il quale abbia la capacità di realizzare il ciclo produttivo o l’erogazione dei servizi in modo totale o parziale, sia dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituisca, di per sé, un centro autonomo di imputazione di costi. Per “processo interessato” si intende invece il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici, conseguita attraverso gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi. In caso il processo produttivo sia costituito da più linee in parallelo, condividenti i medesimi input e output, si può considerare come processo interessato la sola parte oggetto del progetto di innovazione, purché quest’ultima garantisca in autonomia la trasformazione dell’input in output. Analogamente, si può considerare come processo produttivo anche un unico bene materiale, purché quest’ultimo soddisfi la medesima condizione predetta. |
Struttura produttiva contraddistinta da due differenti processi (ciascuno provvisto di più linee collegate in parallelo) e investimento caratterizzato dall’acquisto di un unico bene (facente parte di uno specifico processo produttivo).
Figura 1 Esempio di identificazione della struttura produttiva e del processo interessato
5 Qual è il limite massimo dei costi ammissibili?
Il medesimo soggetto beneficiario può completare, in ciascuna annualità compresa nell’intervallo 2024-2025, uno o più progetti di innovazione, contraddistinti da investimenti in una o più strutture produttive, con un limite massimo complessivo dei costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.
6 Qual è l’intensità del beneficio?
Il credito d’imposta è calcolato, ai sensi del D.M. “Transizione 5.0”, art. 10, per ciascuna annualità, applicando all’investimento complessivo un’aliquota percentuale, differenziata in base all’entità dell’investimento e alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o del processo interessato.
Prospetto 1 Intensità del beneficio
7 Come si determina il risparmio energetico?
Il risparmio energetico, espresso in tep (tonnellate equivalenti di petrolio), si determina, ai sensi del D.M. “Transizione 5.0”, art. 9, con riferimento alla struttura produttiva o al processo interessato dagli investimenti, effettuando un confronto tra i seguenti parametri:
- la stima dei consumi energetici annui conseguibili attraverso gli investimenti complessivi in ben materiali e immateriali nuovi (condizione ex post);
- i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (condizione ex ante).
7.1 Condizione ex ante
Con riguardo alla condizione ex ante, le prestazioni energetiche devono essere determinate, sulla base di una misurazione o di una stima, attraverso l’analisi dei consumi energetici (dati tracciabili) relativi all’esercizio precedente alla data di avvio della realizzazione del progetto. I criteri di determinazione delle prestazioni energetiche si differenziano in funzione della tipologia di impresa e dei dati disponibili.
Prospetto 2 Criteri di determinazione delle prestazioni energetiche ex ante
Definizioni utili Per “scenario controfattuale” si intende, in caso di impresa di nuova costituzione, una struttura produttiva o un processo interessato che appartenga allo stesso settore e abbia dimensione analoga dell’impresa considerata e che disponga, in luogo dei beni oggetto del processo di innovazione, di beni analoghi, costituenti le possibili alternative sul mercato. |
7.2 Condizione ex post
Con riguardo alla condizione ex post, le prestazioni energetiche devono essere determinate in base a una stima dei consumi energetici conseguibili, conseguenti agli investimenti complessivi, nell’ambito del progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi.
7.3 Strumenti
Gli strumenti adottati nell’ambito dei piani di misura, ai fini della determinazione del risparmio energetico, devono essere conformi alla Direttiva europea 2014/32/UE (nuova Direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore.
7.4 Normalizzazione e indicatori
Il consumo energetico ante e post deve essere determinato, a parità di servizio reso (prodotto realizzato o servizio erogato), mediante una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. tipologia di prodotto, volumi o quantità produttive) e alle condizioni esterne (es. temperature, fattore di carico, stagionalità) che possono influire sulle prestazioni energetiche.
Tale normalizzazione può essere effettuata attraverso l’identificazione di indicatori di prestazione energetica, caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato, i quali devono essere ben rappresentativi, da un lato, delle relazioni quantitative intercorrenti tra i consumi energetici e le variabili operative, dall’altro, dell’influenza delle condizioni esterne.
Ai fini dell’identificazione dei predetti fattori si può fare riferimento agli studi di settore, alla letteratura e alle offerte di mercato, fornendo per ciascuno i riferimenti dettagliati delle relative fonti.
Prospetto 3 Esempi di parametri utilizzati per la normalizzazione dei consumi termici ed elettrici
Tipologia di settore/impianto/servizio | Tipologia di parametro utilizzato per la normalizzazione | Indicatore di prestazione |
Ceramica, vetro, carta, gomma plastica, concentrazione o compressione del vapore, polimerizzazione, confezionamento e imballaggio, formatura, preparazione e rigenerazione terre, ottimizzazione dei processi produttivi |
Quantità di prodotto lavorato o immesso |
tep/t |
Lattiero caseario |
Quantità di prodotto alimentare |
tep/t o tep/l |
Essicazione, tessile, spiralatura, pressofusione, produzione di tubi e di condotti saldati, trattamento degli effluenti gassosi |
Quantità di prodotto lavorato |
tep/kg |
Plastica |
Quantità di PET prodotto o di liquido imbottigliato |
tep/kg o tep/l |
Depurazione |
Quantità di COD rimosso |
tep/kgCOD,rimosso |
Acquedotto |
Volume di acqua in uscita |
tep/m3 |
Gestione centrali di aria compressa |
Portata d’aria elaborata |
tep/Nm3 |
Fabbricazione cavi |
Quantità di cavo ottenuta |
tep/km |
Monitoraggio dei consumi energetici, gestione degli impianti di illuminazione |
Potenza elettrica installata |
tep/kW |
Agricolo |
Superficie dell’area lavorata |
tep/ettaro |
Logistica |
Distanza percorsa o numero di movimentazioni e quantità di merce trasportata |
tep/m×t o tep/n×t |
Gestione dei sistemi di regolazione termica |
Gradi giorno e occupazione o dimensione dell’edificio |
tep×GG/noccupanti o tep×GG/m2 |
Servizi |
Servizio erogato (es. numero dipendenti, pratiche gestite, fatturato) |
tep/ndipendenti, tep/npratiche o tep/euro |
8 Quali sono i criteri per il rispetto del principio DNSH?
Secondo il Regolamento UE 2021/241, qualsiasi misura finanziata dai singoli PNNR (Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza) deve soddisfare il principio DNSH (“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”). Ciò si è tradotto, per ciascuna misura finanziata dal PNNR, in una valutazione di conformità al principio DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (Regolamento UE 2020/852, art. 17).
Affinché un investimento sia conforme al principio DNSH occorre dunque che rispetti sei obiettivi ambientali fondamentali, individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo): mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
È stata così elaborata una “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” (adottata con la circolare n. 32 del 30.12.21 della Ragioneria Generale dello Stato e successivamente aggiornata con le Circolari n. 33 del 13.10.22 e n.22 del 14.05.24), la quale ricomprende tutte le informazioni necessarie per la valutazione di conformità degli investimenti: mappatura delle misure finanziate dal PNNR, schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, schede tecniche relative a ciascun settore di intervento (requisiti tassonomici ed elementi di verifica), appendice riassuntiva della metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici, check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento.
L’applicazione del principio DNSH alla misura “Transizione 5.0” ha quindi determinato un’armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica, al fine di individuare gli specifici requisiti da associare alla misura in oggetto. L’impegno al rispetto del principio DNSH rappresenta dunque, con riferimento alla misura predetta:
- nella fase ex ante (comunicazione prenotazione del credito di imposta), una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo;
- nella fase ex post (realizzazione degli investimenti e completamento del progetto di innovazione), un aspetto di verifica puntuale.
Il soggetto beneficiario deve pertanto impegnarsi al rispetto del principio DNSH attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (allegati XII e XIV). Tale dichiarazione è generata per via telematica, attraverso la piattaforma informatica predisposta dal GSE, sulla base dei dati caricati dall’impresa beneficiaria. Sulla predetta piattaforma l’operatore deve provvedere a selezionare le schede tecniche pertinenti (fase ex ante) e a confermare la selezione (fase ex post), allegando i documenti compilati. I modelli delle schede tecniche relative al principio DNSH (A, B, C, D, E, F1, F2), comprensive delle relative check list, sono fornite dalla Circolare operativa “Transizione 5.0”, all’allegato VII.
Sono inoltre da considerarsi escluse a priori dall’accesso al beneficio, ai sensi del DM “Transizione 5.0”, art. 5, comma 1, determinate categorie di progetti, i quali siano contraddistinti da investimenti destinati ad attività:
- direttamente connesse all’uso di combustibili fossili;
- che generano, nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), emissioni di gas serra previste non inferiori ai corrispondenti parametri di riferimento;
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti, classificabili come rifiuti speciali pericolosi.
9 Come avviene la gestione delle pratiche?
La gestione delle pratiche avviene, ai sensi del D.M. “Transizione 5.0”, art. 12, attraverso un’apposita piattaforma (Piattaforma informativa “Transizione 5.0”), predisposta dal GSE, e si articola in tre fasi principali: comunicazione preventiva, comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, comunicazione di completamento del progetto di innovazione. Tutti i modelli della modulistica necessaria sono forniti in allegato alla Circolare Operativa “Transizione 5.0”.
10 Conclusioni
Emerge quindi, dal contesto nazionale ed europeo, come la normativa e la legislazione affrontino ormai le tematiche energetiche in modo sempre più sistematico e ampio, spaziando dal settore civile a quello industriale, fino a giungere ad abbracciare, in senso più lato, l’ambiente costruito nel suo complesso.
Il focus è così posto non solo sul contenimento dei consumi energetici, ma anche, più in generale, sulla riduzione dell’impatto ambientale.
Altrettanto ampio è dunque il contesto in cui si trovano ad operare i tecnici del settore energetico, richiedente sempre più un notevole grado di specializzazione ed elevati standard di carattere formativo, culturale e tecnologico.