La bozza del nuovo decreto “requisiti minimi”: che cosa ci attende?

La bozza del nuovo decreto “requisiti minimi”: che cosa ci attende?

1 Premessa

Da alcuni anni è in corso la revisione del D.M. 26.06.15, il cosiddetto decreto “requisiti minimi”, provvedimento fondamentale ai fini della verifica dei requisiti minimi di progetto degli edifici.
Nel corso di tale revisione si sono condotti, in ambito ministeriale (MASE, MIT, MS, MD), normativo (CTI) e istituzionale (ENEA), numerosi ragionamenti e approfondimenti, anche basati su considerazioni applicative e simulazione numeriche, volti ad agevolare e ad affinare l’esecuzione delle verifiche.
Ormai da qualche mese ci si aspetta che l’emanazione del nuovo decreto possa essere imminente (invio alle Regioni già effettuato nel 2024), sebbene la sua pubblicazione ufficiale non sia, in realtà, ancora avvenuta. Nell’attesa, iniziamo a ragionare sull’attuale bozza del decreto, così da comprenderne le principali modifiche ed essere ben preparati al cambiamento.

2 Quali sono le principali modifiche apportate?

Le modifiche sono volte a tre scopi principali: l’attuazione del D.Lgs. 48/20, il recepimento di alcune FAQ ministeriali e la soluzione di alcune criticità applicative. Eccone un elenco sintetico, dalle più impattanti alle più puntuali:

  • nuovo edificio di riferimento, comprensivo di ponti termici (con impatto anche sulle classi energetiche);
  • nuovi criteri di verifica delle trasmittanze termiche e del parametro H’T;
  • nuovi obblighi, per gli edifici provvisti di posti auto, relativi ai dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici;
  • nuovi requisiti inerenti alle pompe di calore e alle macchine frigorifere;
  • nuovo metodo di calcolo dei fattori di allocazione della cogenerazione;
  • maggiori dettagli in merito alle tipologie di intervento e ad alcuni parametri (fattore di trasmissione solare totale, indici di prestazioni energetica, efficienze);
  • precisazioni e integrazioni su specifiche tematiche (benessere ambientale, prestazioni estive, automazione, trasporto, sicurezza, regolazione, sistemi alternativi ad alta efficienza, edifici a energia quasi zero);
  • chiarimenti riguardanti la relazione tecnica di progetto.

3 Quali saranno le tempistiche di applicazione?

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le nuove disposizioni si applicheranno tuttavia, se confermato nella versione ufficiale, a decorrere da un tempo congruo dalla loro emanazione (potrebbe essere centoventi o centoottanta giorni), in modo da consentire l’aggiornamento degli strumenti di calcolo e delle norme tecniche correlate.
Dal momento della pubblicazione del decreto, l’applicazione delle nuove disposizioni non sarà dunque immediata, ma avremo alcuni mesi per abituarci alle nuove regole e prendere confidenza con la loro implementazione.

Step entrata in vigore

 Figura 1 Tempistiche di entrata in vigore e di applicazione

4 Le nuove disposizioni saranno valide a livello nazionale o regionale?

Le nuove disposizioni saranno valide a livello nazionale e in tutte le Regioni sprovviste di propri regolamenti. Nelle Regioni che hanno invece legiferato, ai sensi della “clausola di cedevolezza” (L. 90/13, art. 13 bis), autonomamente e che non hanno recepito la regolamentazione nazionale (Lombardia, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Provincia di Trento), continueranno a valere le disposizioni previgenti, fintanto che non si provveda formalmente al recepimento del nuovo decreto.

5 Come si collocherà il nuovo decreto nel contesto regolatorio nazionale ed europeo?

Il nuovo decreto rappresenta una modifica del previgente D.M. 26.06.15 (attuativo della L. 90/13, finalizzata a sua volta al recepimento della Direttiva 2010/31/UE, la cosiddetta EPBD II), oltre ad essere attuativo del D.Lgs. 48/20 (recepimento della Direttiva 2018/844/UE, la cosiddetta EPBD III). Si tratta dunque di uno step intermedio, legato ancora alle precedenti direttive.
Va inoltre tenuto conto della recente pubblicazione, avvenuta lo scorso maggio 2024, della nuova Direttiva 2024/1275 (la cosiddetta EPBD IV), la quale dovrà essere recepita, entro due anni dalla sua emanazione, da ciascuno Stato Membro.
Dobbiamo pertanto aspettarci, in tale arco temporale, una nuova revisione della regolamentazione vigente (tutto il set dei decreti attuativi della Legge 90), la quale dovrà non solo recepire le nuove disposizioni europee, ma anche identificare il nuovo pacchetto normativo di riferimento (norme europee EPBD, allegati nazionali, nuove specifiche tecniche UNI/TS 11300).
Siamo quindi di fronte, in realtà, solo a un piccolo passo, che è parte di un cambiamento ben più ampio e complesso.

recepimento attuazione new

 Figura 2 Inquadramento del nuovo decreto nel contesto regolatorio nazionale ed europeo

6 Il software di Edilclima è già adeguato?

Il software di Edilclima è, ad oggi, già aggiornato alla bozza del nuovo decreto. EC701 Progetto e verifiche edificio-impianto ricomprende, infatti, nella sua versione 15, tutte le nuove disposizioni, in alternativa a quelle attualmente vigenti. Si aggiunge un aggiornamento gratuito di EC705 Attestato energetico, che consente di calcolare le classi energetiche secondo la bozza del nuovo decreto.
Un edificio progettato oggi ricadrà infatti, probabilmente, nella nuova classificazione energetica: può essere quindi utile simulare, fin da subito, la sua classe futura. Altrettanto utile potrebbe essere ragionare su progetti o studi di fattibilità che rispondano già ai nuovi requisiti.

Ogni utente potrà dunque, da un lato, sperimentare in anticipo le future prescrizioni, dall’altro, essere pronto, in qualsiasi momento, alla loro pubblicazione.

Img.RequisitiMinimi

Figura 3 Verifiche di legge secondo la bozza del nuovo decreto requisiti minimi

7 Cosa succede se la versione pubblicata sarà diversa dalla bozza?

In caso la bozza del decreto dovesse subire qualche variazione, non vi sarà nessun problema: qualsiasi modifica verrà recepita nel software, garantendo sempre la piena conformità alla legislazione vigente.

8 Conclusioni

Come operare dunque? Fintanto che il nuovo decreto non verrà pubblicato e diventerà applicativo, non cambierà nulla e continueranno a valere le disposizioni previgenti.
Nel frattempo, gli utenti potranno contare su tutti gli strumenti necessari: sia per progettare in conformità alla normativa vigente sia per essere costantemente aggiornati ad ogni sua evoluzione.

 

Approfondimento

Per un riepilogo di tutte le prescrizioni attualmente vigenti (principi generali, meccanismi di verifica), si rinvia, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto, all’articolo pubblicato su Aicarr Journal n. 86 (maggio/giugno 2024), così da essere pronti a identificare fin da subito che cosa cambierà! 

Pubblicato il: 03/03/2025
Autore: Donatella Soma - Supporto tecnico ed Editoria Edilclima