La nuova Direttiva EPBD: edifici a emissioni zero entro il 2050

La nuova Direttiva EPBD: edifici a emissioni zero entro il 2050

Premessa

La Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) è il regolamento che disciplina, a livello europeo, le prescrizioni e gli obiettivi in termini di prestazione energetica nell’edilizia.
Fino ad oggi si sono succedute, nell’ambito della strategia europea, tre differenti direttive: la 2002/91/CE (EPBD), la 2010/31/UE (EPBD II) e la 2018/844/UE (EPBD III). Le predette direttive sono state recepite, in Italia, attraverso altrettanti provvedimenti (D.Lgs. 192/05, L. 90/13, D.Lgs. 48/20) e i relativi decreti attuativi (D.M. 26.06.15), che definiscono tutti gli aspetti fondamentali in tema di efficientamento energetico degli edifici (requisiti minimi di progetto, relazioni tecniche, certificazione energetica).

Il processo di revisione

A partire dal 2021 è stato avviato, su proposta della Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo, un nuovo processo di revisione della Direttiva EPBD (EPBD IV “Case Green”): si tratta di un iter complesso, che si articola in molteplici step e coinvolge differenti organi.
Un passaggio fondamentale, nel marzo 2023, è stato l’approvazione con emendamenti, da parte del Parlamento Europeo, della proposta di revisione. Sono seguiti nei mesi successivi (giugno 2023, agosto 2023, ottobre 2023, dicembre 2023) quattro “triloghi” che hanno coinvolto il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e la Commissione ITRE e che si sono conclusi con l’approvazione del nuovo testo, da parte di quest’ultima, nel gennaio 2024. Nella sessione plenaria del marzo 2024 il Parlamento Europeo ha quindi approvato il testo finale, successivamente sottoposto alla votazione formale dei singoli Governi, fino a giungere, nell’aprile 2024, all’approvazione definitiva da parte del Consiglio ECOFIN (Economia e Finanza).
Il passaggio conclusivo è stato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 08.05.24, a cui seguirà, entro venti giorni, l’entrata in vigore (art. 37). Il successivo step sarà il recepimento a livello nazionale, attraverso appositi leggi e decreti, che dovrà concludersi entro due anni dall’entrata in vigore (art. 35).

I principi ispiratori

Perché tutto ciò? Quali principi hanno innescato tale complesso iter procedurale? Si parla di risparmio energetico ormai da tempo (la “Legge 10” è del 1991), ma oggi qualcosa è cambiato: vi è infatti la consapevolezza di una maggiore urgenza e di una priorità ormai ineludibile. Basti pensare ad alcuni numeri, riferiti all’Unione Europea (introduzione alla Direttiva, punto 6):

  • il 40% del consumo energetico, così come il 36% delle emissioni di gas serra, è riconducibile agli edifici;
  • il 75% degli edifici è ancora energeticamente inefficiente;
  • il 39% del consumo energetico per il riscaldamento degli ambienti è legato, nel settore residenziale, al gas naturale (seguono il petrolio, per l’11%, e il carbone, per il 3%).

Occorrono dunque un cambio di rotta e una strategia di più ampio respiro. E il contesto europeo si è così attivato in tal senso. L’impegno assunto, come esplicitato nell’introduzione alla Direttiva, al punto 2, è una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione Europea di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

 I principali obiettivi

La nuova Direttiva, come esplicitato all’articolo 1, comma 1, “promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi”.
Le disposizioni riguardano, come specificato al medesimo articolo 1, comma 2, i seguenti aspetti principali:

  • l’inquadramento generale della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • l’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica agli edifici (nuovi ed esistenti), agli elementi edilizi e ai sistemi tecnici per l’edilizia;
  • la definizione di nuovi indicatori legati all’impatto ambientale degli edifici e alla valutazione dei sistemi di intelligenza artificiale;
  • l’elaborazione dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
  • la certificazione energetica e i passaporti di ristrutturazione;
  • le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

Addentriamoci ora nel dettaglio delle nuove prescrizioni. Quali sono le principali novità? A quali cambiamenti dobbiamo prepararci?
Va innanzitutto rilevato come sia cambiata, rispetto alla regolamentazione precedente, la logica di fondo: non ci si limita più, infatti, a imporre il raggiungimento di determinati requisiti, a fronte della realizzazione di specifici interventi, bensì si prescrive il raggiungimento di obiettivi ben definiti, contraddistinti da altrettante scadenze temporali, da perseguirsi attraverso la realizzazione delle necessarie opere.
Ciò che emerge è come il risparmio energetico venga inteso in senso più ampio, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e all’impatto ambientale. Non si considera, ad esempio, il solo consumo energetico dell’edificio, ma il suo intero ciclo di vita. Il focus è infatti posto, prima ancora che sul contenimento delle riserve energetiche, sull’attenzione alla sostenibilità. Concetti chiave sono quelli di neutralità climatica, decarbonizzazione, elettrificazione e neutralità tecnologica.
Ecco dunque un riassunto delle più significative prescrizioni fornite dalla nuova Direttiva e dei relativi riferimenti. Si riepilogano infatti:

  • nei prospetti da 1 a 6, i principali obiettivi, raggruppati, ai fini di una maggior leggibilità, per area tematica;
  • nel prospetto 7, alcune definizioni utili.
Prospetto 1 - Piano nazionale di ristrutturazione, edifici ZEmB e GWP
Argomento Obiettivo Riferimento
Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici Ciascuno Stato membro deve stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (residenziali e non residenziali, pubblici e privati) al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Tale piano di ristrutturazione deve contenere, oltre a una tabella di marcia con obiettivi stabiliti (step intermedi per il 2030 e il 2040) e indicatori di progresso misurabili, anche una rassegna delle politiche e delle misure attuate e previste.
Nell’allegato II viene fornito un “modello” per l’implementazione dei piani nazionali di ristrutturazione, comprensivo di specifici indicatori obbligatori e facoltativi.
Il piano nazionale di ristrutturazione deve essere trasmesso alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2026.

Art. 3
Allegato II

Edifici a zero emissioni (ZEmB) Tutti gli edifici devono essere ZEmB (a zero emissioni):
  • a decorrere dal 1° gennaio 2030, per quelli di nuova costruzione (dal 1° gennaio 2028 per quelli pubblici);
  • entro il 2050, per quelli esistenti.
Fino all'applicazione dei requisiti di cui sopra, occorre far sì che tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’art. 5 (livelli ottimali in funzione dei costi).

Art. 1,
comma 1

Art. 5,
comma 1

Art. 7,
comma 1

Art. 11

Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Per tutti gli edifici di nuova costruzione:

  • il GWP (potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita), calcolato secondo l’allegato III, deve essere reso noto nell’APE:
    • a decorrere dal 1° gennaio 2028, per quelli con superficie coperta utile superiore a 1000 m2;
    • a decorrere dal 1°gennaio 2030, per tutti gli altri.
  • entro il 1° gennaio 2027, gli Stati membri dovranno:
    • pubblicare e notificare alla Commissione europea una tabella di marcia, che specifichi i valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita dell’edificio;
    • stabilire obiettivi a partire dal 2030, tenendo conto di una progressiva tendenza al ribasso;
    • definire valori limite massimi, differenziati per zone climatiche e tipologie di edificio, in linea con gli obiettivi della neutralità climatica.

Art. 7,
commi 2 e 5
Allegato III

Prospetto 2 - Edifici esistenti
Argomento Obiettivo Riferimento
Soglie massime e norme minime di prestazione energetica per gli edifici esistenti non residenziali Gli Stati membri devono stabilire soglie massime di prestazione energetica affinché il 16% e il 26% del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tali soglie. Le predette soglie massime devono essere definite sulla base del parco immobiliare non residenziale al 1° gennaio 2020, tenuto conto delle informazioni disponibili e, se del caso, di campionamenti statistici.
Le soglie massime possono essere rappresentative del parco immobiliare nel suo complesso oppure differenziate per tipologia o categoria di edifici.
Gli Stati membri devono inoltre stabilire norme minime di prestazione energetica, espressa attraverso un indicatore numerico del consumo di energia primaria o finale (kWh/m2anno), le quali garantiscano il rispetto delle soglie massime di cui sopra. Tali norme minime devono dunque assicurare che tutti gli edifici esistenti non residenziali siano al di sotto:
  • a decorrere dal 2030, della soglia del 16%;
  • a decorrere dal 2033, della soglia del 26%.
Il rispetto delle soglie massime da parte dei singoli edifici deve essere verificato sulla base degli attestati di prestazione energetica o di altri strumenti disponibili. Gli Stati membri devono dettagliare, nell’ambito delle proprie tabelle di marcia (art. 3), scadenze specifiche entro cui gli edifici esistenti non residenziali rispettino le soglie massime di prestazione energetica (2030, 2050), in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.

Art. 9, comma 1

Riduzione del consumo energetico medio degli edifici esistenti residenziali Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva, ciascuno Stato membro deve elaborare una traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale, in linea con il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (2030, 2040), al fine di conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Tale traiettoria nazionale deve:
  • essere espressa come un calo del consumo medio di energia primaria (kWh/m2anno) dell'intero parco immobiliare residenziale durante il periodo 2020-2050;
  • individuare il numero di edifici residenziali e di unità immobiliari residenziali, o in alternativa la superficie da questi ultimi coperta:
    • da ristrutturarsi ogni anno;
    • rappresentativa del 43% degli edifici residenziali e delle unità immobiliari residenziali con le prestazioni peggiori.
Il consumo energetico medio di energia primaria degli edifici esistenti residenziali deve quindi:
  • diminuire, rispetto a 2020:
    • entro il 2030, di almeno il 16%;
    • entro il 2035, di almeno il 20-22%;
  • essere equivalente o inferiore, entro il 2040 e successivamente ogni cinque anni, a un valore di riferimento, determinato a livello nazionale e derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050, in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco a emissioni zero.
Gli Stati membri devono far sì che almeno il 55% del calo del consumo medio di energia primaria sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Oltre al consumo di energia, gli Stati membri possono definire indicatori supplementari, relativi all'uso di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra prodotte (kgCO2eq/m2anno).

Art. 9, comma 2

Prospetto 3 - Impianti solari e generatori a combustibili fossili
Argomento Obiettivo Riferimento
Impianti solari Gli edifici devono essere provvisti di impianti solari adeguati, ove tecnicamente appropriato ed economicamente/funzionalmente fattibile, secondo le seguenti scadenze temporali:
  • entro il 31 dicembre 2026, per gli edifici di nuova costruzione, pubblici e non residenziali, con superficie coperta utile superiore a 250 m2;
  • entro il 31 dicembre 2027:
    • per gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 2000 m2;
    • per gli edifici esistenti non residenziali con superficie coperta utile superiore a 500 m2, se sottoposti a una ristrutturazione importante, a un’azione richiedente un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, a lavori sul tetto o all’installazione di un sistema tecnico per l’edilizia;
  • entro il 31 dicembre 2028, per gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 750 m2;
  • entro il 31 dicembre 2029:
    • per gli edifici di nuova costruzione residenziali;
    • per i parcheggi coperti di nuova costruzione adiacenti agli edifici;
  • entro il 31 dicembre 2030, per gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a 250 m2.

Art. 10, comma 3

Generatori a combustibili fossili A decorrere dal 1° gennaio 2025, non saranno più disponibili gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie “uniche” alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, precedentemente al 2025, in conformità ai seguenti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: UE 2021/241, UE 2021/1058 (art. 7, par. 1, lettera h, punto i, terzo trattino) e UE 2021/2115 (art. 73). Sembrerebbero quindi ancora incentivabili i sistemi ibridi (es. caldaia abbinata a solare termico o a pompa di calore), interpretando il termine “uniche” come alimentate esclusivamente a combustibili fossili.
Gli Stati membri dovranno inoltre predisporre misure vincolanti per la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento, eliminando gradualmente i combustibili fossili entro il 2040.

Art. 17,
comma 15
Allegato II,
sezione c,
lettera f

Prospetto 4 - Intelligenza artificiale, automazione e mobilità sostenibile
Argomento Obiettivo Riferimento
Predisposizione degli edifici all’intelligenza artificiale Entro il 30 giugno 2027, la Commissione europea deve adottare un atto delegato per l’integrazione della Direttiva, ai fini dell’applicazione di un sistema comune facoltativo per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza artificiale. Tale sistema, basato su un’apposita metodologia e su specifici indicatori (Smart Readiness Indicator), si applicherà agli edifici non residenziali provvisti di impianti di riscaldamento/condizionamento, combinati o meno con la ventilazione, con potenza nominale utile superiore a 290 kW.
Verrà così valutata la capacità dell’edificio di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante, con particolare riguardo a temi quali la qualità degli ambienti interni, la connettività e l’efficienza energetica.

Art. 15,
comma 2

Regolazione e bilanciamento Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, di dispositivi autoregolanti, che controllino la temperatura in ogni singolo vano o zona, oltreché, se del caso, di sistemi per il bilanciamento idronico. Lo stesso vale per gli edifici esistenti, in caso di sostituzione dei generatori.

Art. 13,
comma 3

Monitoraggio e regolazione della qualità dell’aria Gli edifici non residenziali a emissioni zero devono essere dotati di dispositivi per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell’aria interna. Gli edifici esistenti devono essere invece dotati dei medesimi dispositivi, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, in caso siano sottoposti a una ristrutturazione importante. Tale obbligo può essere esteso anche agli edifici residenziali, a discrezione degli Stati membri.

Art. 13,
comma 5

Sistemi di controllo e automazione Gli edifici non residenziali devono essere dotati, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, di sistemi di controllo e automazione per gli impianti di riscaldamento e condizionamento, combinati o meno con la ventilazione, secondo le seguenti scadenze:
  • entro il 31 dicembre 2024, per quelli con una potenza utile nominale superiore a 290 kW;
  • entro il 31 dicembre 2029, per quelli con una potenza utile nominale superiore a 70 kW.

Art. 13,
comma 9

Controllo automatico dell’illuminazione Gli edifici non residenziali devono essere dotati di controlli automatici dell’illuminazione, in funzione della potenza utile nominale degli impianti di riscaldamento/condizionamento, combinati o meno con la ventilazione, secondo le seguenti scadenze:
  • entro il 31 dicembre 2027, per quelli con una potenza utile nominale superiore a 290 kW;
  • entro il 31 dicembre 2029, per quelli con una potenza utile nominale superiore a 70 kW.

Art. 13,
comma 9

Mobilità sostenibile È prevista una serie di disposizioni finalizzate alla mobilità sostenibile, tra cui:
  • per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto:
    • installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;
    • installazione del pre-cablaggio, per almeno il 50% dei posti auto, e delle canalizzazioni, per quelli rimanenti;
    • fornitura di posti bici per almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale di utenza dell’edificio;
  • per gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, entro il 1° gennaio 2027:
    • installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto o di canalizzazioni per almeno il 50% dei posti complessivi;
    • fornitura di posti bici per almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale di utenza dell’edificio;
    • entro il 1° gennaio 2033, se di proprietà di enti pubblici, installazione del pre-cablaggio, per almeno il 50% dei posti auto;
  • per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di tre posti auto:
    • con riguardo ai soli edifici residenziali di nuova costruzione, installazione di almeno un punto di ricarica;
    • installazione del pre-cablaggio, per almeno il 50% dei posti auto, e delle canalizzazioni, per quelli rimanenti;
    • installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.
Il parcheggio deve essere interno o adiacente all’edificio oltreché coinvolto, anche limitatamente alle sue infrastrutture elettriche, nella ristrutturazione.

Art. 14

Prospetto 5 - Attestato di prestazione energetica e passaporto di ristrutturazione
Argomento Obiettivo Riferimento
Attestato di prestazione energetica (APE) Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva, l’attestato di prestazione energetica deve essere conforme al modello di cui all’allegato V.
La classe di prestazione energetica dell’edificio deve essere specificata attraverso una scala chiusa, che utilizzi le lettere da A (corrispondente agli edifici a emissioni zero) a G (corrispondenti con gli edifici a prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala).
Gli edifici a emissioni zero possono essere indicati, alternativamente, con la lettera A0 (da anteporsi alla lettera A), per gli Stati membri che abbiano già in uso tale notazione.
Alle classi intermedie (da B ad F o da A ad F) deve corrispondere un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica.
Alla scala predetta, può essere aggiunta una classe supplementare A+, corrispondente agli edifici la cui soglia massima di consumo energetico sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quella prevista per gli edifici a emissioni zero e la cui generazione di energia rinnovabile in loco sia superiore, annualmente, al proprio consumo di energia primaria.
Nella prima pagina dell’APE devono figurare, oltre alla classe di prestazione energetica e al consumo annuo di energia primaria, anche l’energia rinnovabile prodotta in loco, le emissioni operative di gas serra e il GWP. L’obbligo di emissione dell’APE, in forma digitale, sussiste:
  • in caso di nuova costruzione, ristrutturazione profonda, vendita, affitto o rinnovo del contratto di locazione;
  • per gli edifici pubblici esistenti.
In caso degli edifici pubblici, sussiste inoltre l’obbligo di affissione in luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Art. 19,
comma 2

Art. 20,
comma 1

Art. 21,
comma 1

Allegato V

Passaporto di ristrutturazione Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva, deve essere introdotto un sistema per l’implementazione dei passaporti di ristrutturazione, basato sul quadro comune di cui all’allegato VIII. Tale sistema deve essere adottato, dai proprietari degli edifici e delle unità immobiliari, su base volontaria, salvo che i singoli Stati membri non optino per prescriverne l’obbligatorietà. Il passaporto di ristrutturazione, finalizzato a una ristrutturazione profonda per fasi, deve contenere una serie di informazioni, tra cui:
  • la tabella di marcia delle varie fasi, rappresentate graficamente ed esposte nella loro sequenza ottimale;
  • per ciascuna fase:
    • la descrizione delle misure di ristrutturazione;
    • il risparmio energetico stimato (energia finale e primaria) e il miglioramento percentuale rispetto alla fase precedente;
    • la riduzione stimata delle emissioni operative di gas serra;
    • i risparmi economici stimati e il tempo di ritorno dell’intervento, con o senza agevolazioni fiscali;
    • la classe energetica raggiungibile;
    • la quota individuale o collettiva di produzione e autoconsumo di energia rinnovabile.
Si evince un collegamento tra il passaporto di ristrutturazione e l’APE dell’edificio, documenti che dovranno essere tra loro ben armonizzati.

Art. 12
Allegato VIII

Prospetto 6 - Esclusioni, sanzioni e incentivazione fiscale
Argomento Obiettivo Riferimento
Esclusioni Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni relative agli edifici esistenti, di cui all’articolo 9, commi 1 (edifici non residenziali) e 2 (edifici residenziali), come specificato al comma 6, alcune categorie edilizie, tra cui:
  • edifici appartenenti ad aree protette, di particolare valore architettonico o storico o la cui ristrutturazione sia comunque tale da comprometterne le caratteristiche o non fattibile sotto il profilo tecnico-economico;
  • edifici adibiti ad attività di culto;
  • edifici ad uso temporaneo (inferiore o uguale a due anni), siti industriali o agricoli a basso fabbisogno energetico, edifici agricoli non residenziali sottoposti a particolari accordi nazionali settoriali;
  • edifici residenziali a utilizzo limitato (meno di quattro mesi all’anno o con un consumo energetico inferiore al 25% di quello che si avrebbe in caso di utilizzo annuale);
  • fabbricati indipendenti con superficie utile coperta totale inferiore a 50 m2;
  • edifici di proprietà delle forze armate e del governo.

Art. 9,
comma 6

Sanzioni Il tema delle sanzioni non viene affrontato nel dettaglio, ma rinviato alla valutazione dei singoli Stati membri. Si afferma tuttavia il principio secondo cui queste ultime dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 34

Incentivi fiscali Verranno incentivate con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, tecnico e amministrativo:
  • la ristrutturazione profonda e la ristrutturazione profonda per fasi;
  • in base al grado di prestazione conseguito, i programmi consistenti che riguardino un ampio numero di edifici, in particolare quelli con le prestazioni peggiori, ad esempio tramite piani di ristrutturazione a livello di distretto, e che determinino una riduzione complessiva di almeno il 30% del consumo di energia primaria.
In caso la trasformazione in un edificio a zero emissioni non sia tecnicamente o economicamente fattibile, una ristrutturazione che comporti una riduzione di almeno il 60% del consumo di energia primaria sarà equiparabile, ai fini dell’incentivazione fiscale, a una ristrutturazione profonda.

Art. 7, comma 16

Prospetto 7 - Principali definizioni
Argomento Obiettivo Riferimento
Edificio a zero emissioni (ZEmB) Per edificio ZEmB (Zero Emission Building) o “edificio a zero emissioni” si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata in conformità all’allegato I, il quale:
  • sia contraddistinto da un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso;
  • produca zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra;
  • rispetti le soglie massime di consumi ed emissioni definite da ciascuno Stato membro.

Art. 2,
comma 2

Edificio a energia quasi zero (NZEB) Per edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) o “edificio a energia quasi zero” si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata in conformità all'allegato I:
  • il quale sia non peggiore del livello ottimale in funzione dei costi, comunicato, per il 2023, dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;
  • il cui fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze.

Art. 2,
comma 3

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) Per GWP (global warming potential) o “potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita”, da calcolarsi in conformità all’allegato III, si intende un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo.

Art. 2,
comma 25

Ristrutturazione importante Per “ristrutturazione importante” si intende la ristrutturazione di un edificio la quale possieda almeno uno dei seguenti due requisiti (opzione a discrezione di ciascuno Stato membro):
  • il suo costo complessivo, per quanto riguarda l’involucro edilizio o i sistemi tecnici per l’edilizia, superi il 25% del valore dell’edificio, escluso quello del terreno su cui è situato;
  • coinvolga più del 25% della superficie dell’involucro edilizio.

Art. 2,
comma 22

Ristrutturazione profonda Per “ristrutturazione profonda” si intende una ristrutturazione che sia in linea con il principio di ”efficienza energetica al primo posto”, che si concentri sugli elementi edilizi essenziali e che trasformi un edificio o un’unità immobiliare:
  • entro il 1° gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni.

Art. 2,
comma 20

Fabbisogno energetico Per “fabbisogno energetico" si intende l'energia che deve essere fornita a un ambiente condizionato o estratta da quest’ultimo al fine di mantenervi le condizioni ambientali desiderate per un dato periodo di tempo, senza tener conto delle inefficienze dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Art. 2,
comma 57

Uso energetico o consumo energetico Per "uso energetico" o "consumo energetico" si intende l’energia immessa in un sistema tecnico per l'edilizia al fine di fornire un servizio EPB (Energy Performance of Buildings), destinato a soddisfare un fabbisogno energetico.

Art. 2,
comma 58

Edificio Per “edificio” si intende una costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni.

Art. 2,
comma 1F

Unità immobiliare Per “unità immobiliare” si intende una parte, un piano o un appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

Art. 2,
comma 16

La diagnosi energetica: lo strumento chiave

Come affrontare sfide così ambizione? A quali strumenti ricorrere? Lo strumento fondamentale alla base del processo di riqualificazione è, da sempre, la diagnosi energetica (secondo UNI CEI EN 16247), che diviene ora ancor più strategica. Proprio grazie alla diagnosi energetica è infatti possibile, in quanto procedura sistematica e ordinata, assolvere a tutti i passaggi necessari, vale a dire:

  • modellazione energetica dell’edificio;
  • calibrazione e validazione del modello;
  • simulazione delle opere di efficientamento (valutazioni energetiche ed economiche);
  • rendicontazione dell’analisi effettuata.

Fondamentale sarà una valutazione di tipo A3, adattata all’utenza, oltreché il confronto con i consumi reali dell’edificio, come rimarcato nell’introduzione alla Direttiva, al punto 12, in riferimento alla metodologia di calcolo: “La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere il ricorso all'energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su intervalli di calcolo mensili, orari o suborari”.

Calcolo mensile o calcolo orario?

Viene subito da domandarsi quale sia il metodo di calcolo più adeguato, il quale sia all’altezza degli ambiziosi obiettivi posti. Il punto di partenza dovrà infatti essere, senz’altro, una modellazione quanto più possibile accurata, la quale fornisca risultati affidabili.
La nuova Direttiva non pone particolari vincoli, recitando, all’allegato I, comma 2: "“Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l'edilizia sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo mensili, orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell'impianto, come pure sulle condizioni interne, e da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell'aria interna, compreso il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale”.
Tale valutazione sarà pertanto lasciata, presumibilmente, ai singoli Stati membri.
Che cosa aspettarsi dunque? Al momento non vi sono certezze. Va tuttavia osservato che il calcolo mensile, per quanto ormai ben collaudato, risulta particolarmente affidabile solo in determinate casistiche, vale a dire il servizio di riscaldamento e gli edifici ad uso residenziale.
Tale metodo può invece risultare meno solido per la gestione di casistiche differenti, quali ad esempio: servizi diversi dal riscaldamento (in primis raffrescamento e ventilazione), edifici ad uso non residenziale, impianti innovativi (ad esempio a pompe di calore e a fonte rinnovabile).
In tutti i predetti casi è infatti necessaria una maggior discretizzazione del passo di calcolo, non essendo più sufficiente una valutazione mensile media: si pensi, ad esempio, alla definizione dei profili di utilizzo degli edifici, alla valutazione dei contributi solari o alla simulazione delle batterie elettriche di accumulo.
È dunque presumibile che il calcolo orario semplificato, esteso non solo al fabbricato (secondo UNI EN ISO 52016) ma anche agli impianti (secondo le specifiche parti delle norme europee), costituirà la nuova frontiera delle valutazioni energetiche.
Tale metodo costituisce inoltre il miglior compromesso tra il calcolo mensile, con il quale condivide la maggior parte dei dati di input, e il calcolo orario dettagliato, rispetto al quale è di più agevole applicazione.

Innovazione tecnologica ed evoluzione normativa: due ingredienti essenziali

Un ruolo fondamentale sarà rivestito, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti, dall’innovazione tecnologica, senza la quale sarebbe impossibile progettare interventi davvero efficaci. Occorrerà innanzitutto intervenire sul fabbricato (es. materiali isolanti a elevate prestazioni, facciate ventilate, serramenti performanti), così da minimizzare i fabbisogni energetici. Una volta ridotti i fabbisogni, questi ultimi dovranno essere soddisfatti mediante soluzioni impiantistiche innovative, tali da evitare il ricorso ai combustibili fossi e agevolare un progressivo processo di decarbonizzazione ed elettrificazione degli edifici. Tecnologie privilegiate saranno le pompe di calore, abbinate agli impianti fotovoltaici, e i sistemi ibridi.
L’innovazione tecnologia dovrà essere supportata anche da un’adeguata evoluzione normativa, che fornisca, da un lato, le regole di base per una buona progettazione, dall’altro, gli algoritmi di calcolo necessari per la costruzione di modelli informatici affidabili. Tale supporto è fornito dal pacchetto normativo europeo “EPB”, elaborato proprio ai fini dell’applicazione dell’omonima Direttiva, il cui recepimento a livello nazionale è già, a tutt’oggi, in corso (pubblicazione delle norme EN come UNI EN, elaborazione degli allegati nazionali e della nuova serie UNI/TS 11300).

Gli sviluppi futuri e il processo di recepimento

Cosa aspettarci per il prossimo futuro? Cosa accadrà a valle dell’entrata in vigore della nuova Direttiva? I suoi effetti saranno immediati? I prossimi passi saranno volti al recepimento, a livello nazionale, dell’apparato legislativo e normativo europeo: si tratterà di un processo non istantaneo, che richiederà le necessarie tempistiche, esplicandosi, presumibilmente, entro il 2026. Ci attendono dunque i seguenti step:

  • recepimento della nuova Direttiva Europea (legge di recepimento, decreti attuativi);
  • completamento del processo di recepimento del nuovo pacchetto normativo, a supporto della legislazione vigente (pubblicazione degli allegati nazionali e della nuova serie UNI/TS 11300).

Va ricordato, infatti, che, affinché la nuova normativa sia applicabile per scopi regolamentari (es. verifiche di legge e APE), occorrerà che quest’ultima venga espressamente richiamata dalla legislazione vigente, che dovrà quindi essere aggiornata in tal senso. Diverso è invece il caso della diagnosi energetica, per la quale il nuovo pacchetto normativo può essere applicabile fin da subito.
Ogni Stato membro dovrà quindi elaborare una propria strategia di implementazione della nuova Direttiva, al fine di rispettarne le prescrizioni e i principi.

Conclusioni

Come operare dunque? Gli obiettivi sembrerebbero a lungo termine, ma in realtà non è così. Il raggiungimento di traguardi così ambiziosi non può prescindere dall’innesco di un processo di riqualificazione graduale e sistematico, a cui occorre cominciare a pensare fin da subito. Strumenti chiave di tale processo saranno, da un lato, la coibentazione degli edifici (requisito fondamentale per il raggiungimento di prestazioni elevate), dall’altro, il ricorso a sistemi impiantistici efficienti, basati in primis sull’utilizzo delle pompe di calore, da considerarsi ormai la tecnologia di riferimento.

Pubblicato il: 17/05/2024
Autore: Donatella Soma – Amministratore, supporto tecnico, editoria e normativa Edilclima