La nuova regolamentazione in materia di prestazioni energetiche degli edifici (DM 26.06.15)

La nuova regolamentazione in materia di prestazioni energetiche degli edifici (DM 26.06.15)

PREMESSA, METODO DI CALCOLO ED ASPETTI GENERALI

PREMESSA

Il 16 luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre nuovi decreti attuativi della Legge 90/13, costituente, a sua volta, il recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Questi, emanati come DM 26.06.15, ridefiniscono le regole nazionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare, i primi due decreti riguardano, rispettivamente, i requisiti minimi per le verifiche di legge ed i modelli di relazione tecnica (in sostituzione del DPR 59/09). Il terzo decreto riguarda le linee guida nazionali per la certificazione energetica (in sostituzione del DM 26.06.09). I tre decreti sono entrati in vigore il 01.10.15.

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SERVIZI CONSIDERATI

Ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche, occorre considerare i servizi di climatizzazione invernale (riscaldamento idronico ed aeraulico), climatizzazione estiva (raffrescamento idronico ed aeraulico), ventilazione (intesa come movimentazione dell’aria) ed acqua calda sanitaria, a cui si aggiungono, per le sole utenze non residenziali, l’illuminazione ed il trasporto di persone o cose.

Quest’ultimo servizio, comprendente, ad esempio, scale mobili ed ascensori, sarà da considerarsi non appena entrerà in vigore la corrispondente normativa, ossia la specifica tecnica UNI/TS 11300-6, ad oggi in via, presumibilmente, di pubblicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il calcolo delle prestazioni energetiche si fonda sulle specifiche tecniche UNI/TS 11300 (prime quattro parti) ed altre norme correlate, espressamente richiamate dai decreti. Ulteriori norme entreranno in vigore a decorrere da novanta giorni dalla loro pubblicazione. In particolare, si attende a breve la pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-5 (la quale fornisce alcune specificazioni circa il calcolo dell’energia primaria) ed UNI/TS 11300-6 (la quale introduce, come sopra accennato, un nuovo servizio). E’ stata inoltre sottoposta a revisione la UNI/TS 11300-4 al fine di adeguarne alcuni punti specifici al contenuto dei decreti (anch’essa verrà presumibilmente pubblicata a breve).

Si introduce infine un accenno alle nuove norme europee (es. metodo orario), le quali costituiranno lo scenario futuro ed a cui la normativa italiana dovrà, via via, allinearsi.

Si conferma che i software commerciali adottati devono essere provvisti di un’apposita validazione, fornita dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI). A tale riguardo, fino all’entrata in vigore di ulteriori norme tecniche, non è prevista una nuova validazione, bensì continua a valere quella attuale, rilasciata per la conformità al pacchetto normativo vigente, vale a dire alle prime quattro parti delle UNI/TS 11300, alla Raccomandazione CTI 14 ed alle norme EN correlate

METODO DI CALCOLO

Il calcolo deve essere condotto mensilmente ed in regime quasi stazionario, tenuto conto del contributo fornito da fonti rinnovabili o da cogenerazione (energia prodotta in situ). Tale contributo deve essere considerato fino a completa copertura del fabbisogno, escludendo cioè l’eccedenza (energia esportata), la quale non concorre al bilancio energetico (energia primaria). Viene precisato, a tale riguardo, che la compensazione è consentita solo tra vettori (energia termica o elettrica) dello stesso tipo. L’energia elettrica prodotta può essere conteggiata, in particolare, per soddisfare i fabbisogni elettrici dovuti agli impianti (generazione ed ausiliari), esclusi quelli dovuti alla produzione di calore per effetto Joule.

Vengono inoltre definiti i fattori di allocazione, termico ed elettrico, dell’energia utilizzata dai cogeneratori. Tali fattori sono calcolati in base ad un rendimento termico di riferimento ed un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale (il loro impiego nel calcolo diventerà tuttavia effettivo a seguito dell’entrata in vigore della UNI/TS 11300-5).

Ai fini della verifica dei requisiti minimi o dell’attestazione della prestazione energetica il calcolo deve essere condotto in condizioni standard (le cosiddette valutazioni A1 ed A2, indicate dalla specifiche tecniche UNI/TS 11300, nel prospetto 2, introduttivo di ciascuna).

DECRETO “REQUISITI MINIMI”

SCOPO ED APPLICAZIONE

Il primo decreto, cosiddetto “Requisiti minimi”, ha lo scopo di definire le prestazioni ed i valori limite a cui devono rispondere gli edifici in fase di progetto.

Il decreto si applica a tutte le destinazioni d’uso (come definite dal DPR 412/93) ed alle seguenti tipologie di intervento: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello), riqualificazioni energetiche, nuova installazione di impianti termici, ristrutturazione di impianti termici esistenti o sostituzione di generatori.

La rispondenza dell’edificio ai requisiti di legge deve essere attestata ed asseverata da un’apposita relazione tecnica (obbligo introdotto dalla Legge 10/91, art. 28, ed in seguito rimarcato dal DLgs 192/05, art. 8), da depositarsi in Comune. I modelli della relazione sono forniti, come nel seguito descritto, dall’apposito decreto.

VERIFICHE ED ADEMPIMENTI

Il set delle verifiche è molto più dettagliato ed articolato che in precedenza ed ha come oggetto parametri relativi al solo fabbricato (involucro edilizio), agli impianti (sistemi tecnologici asserviti ai differenti servizi) ed all’edificio (inteso come comprensivo di fabbricato ed impianti). Alcune verifiche si differenziano in funzione della tipologia di intervento ed in base al caso considerato. I principali parametri di verifica sono riassunti nel prospetto 1.

Prospetto 1 Principali parametri di verifica

DS Prospetto 1

Gli indici di prestazione energetica dell’edificio devono essere calcolati sulla base dell’energia primaria totale, comprensiva di una componente rinnovabile ed una componente non rinnovabile. A tale proposito vengono definiti dal decreto i nuovi fattori di conversione in energia primaria, da applicarsi all’energia (termica o elettrica) consegnata da ciascun vettore energetico (allegato 1, tabella 1 del decreto).

Per determinati parametri (ad esempio le trasmittanze ed il fattore di trasmissione solare) sono inoltre previste due fasi di vigenza successive, a cui corrispondono valori limite via via più stringenti: una 1° fase (in vigore dal 01.10.15) ed una 2° fase (in vigore da 01.01.19 o dal 01.01.21 a seconda che si tratti di edifici pubblici o altri edifici).

Si aggiungono infine le verifiche previste dal DLgs 28/11 (riguardanti le fonti rinnovabili), la quali continuano a valere.

NUOVO MECCANISMO DI VERIFICA

Il decreto introduce un nuovo meccanismo di verifica secondo cui i requisiti ed i valori limite non sono definiti a priori, bensì calcolati “ad hoc” per l’edificio considerato mediante il ricorso al cosiddetto “edificio di riferimento”.

Per edificio di riferimento si intende una sorta di edificio “gemello” di quello considerato, identico ad esso per tecnologie, geometria ed ubicazione, ma contraddistinto da valori prefissati di determinati parametri (quali trasmittanze ed efficienze impiantistiche), secondo quanto stabilito, in funzione ad esempio della zona climatica, dall’appendice A al decreto. Ogni edificio reale è così provvisto di un set “personalizzato” di requisiti minimi, costituiti dalle prestazioni del corrispondente edificio di riferimento, ai quali deve rispondere.

Perché si ricorre all’edificio di riferimento? Il ricorso all’edificio di riferimento è motivato dall’intento di definire limiti “realistici”, stringenti ma non impossibili, costruiti “su misura” per lo specifico edificio. Tale esigenza emerge in modo particolare se si considerano i parametri globali, comprensivi di tutti i servizi. Si persegue in tal modo il massimo contenimento dei consumi, pur rispettando, nel contempo, il principio dell’efficacia sotto il profilo dei costi ed avvalorando la libertà progettuale.

DECRETO “RELAZIONI TECNICHE”

Il secondo decreto, cosiddetto “Relazioni tecniche”, ha lo scopo di fornire gli schemi ed i riferimenti per la compilazione della relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza dell’edificio ai requisiti minimi (ai sensi del DLgs 192/05, art. 8). In particolare vengono forniti tre differenti modelli in funzione della tipologia di intervento.

NUOVE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

SCOPO ED APPLICAZIONE

Il terzo decreto, cosiddetto “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”, ha lo scopo di definire il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o unità immobiliari (formulazione dell’attestato di prestazione energetica o APE) favorendone un’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

L’attestato di prestazione energetica deve fornire all’utente finale uno strumento di chiara comprensione delle prestazioni dell’immobile, di confronto tra immobili differenti oltre che di valutazione dei possibili interventi di riqualificazione.

Gli obblighi di rilascio dell’APE sono definiti dall’art. 6 del DLgs 192/05 ed afferiscono ai seguenti casi: nuova costruzione, vendita, locazione o ristrutturazione importante. La redazione dell’APE è altresì obbligatoria per gli edifici pubblici o aperti al pubblico con superficie utile superiore a 250 m2. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali o assimilabili (categoria E.8), l’obbligo di redazione dell’APE può limitarsi alle sole porzioni adibite ad uffici, purchè scorporabili ai fini dell’isolamento termico.

Vengono inoltre definiti le procedure per l’emissione degli APE, i meccanismi di controllo ed un sistema informativo di archiviazione (SIAPE).

L’APE ha validità temporale massima di dieci anni ed occorre aggiornarlo ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (DLgs 192/05, art. 6, comma 5).

Modalità di redazione dell’APE

L’APE può essere redatto per l’intero edificio (intendendo ad esempio ville monofamiliari, edifici commerciali, ecc.) o per singola unità immobiliare, secondo le specifiche esigenze ed in conformità all’art. 6 del DLgs 192/05, come modificato dalla Legge 90/13. In particolare, in caso di impianto centralizzato, non è più possibile ricorrere ad una certificazione per l’intero edificio, ma occorre redigere un APE per ciascuna unità immobiliare.

In tale caso, il fabbisogno annuo complessivo di energia primaria si ripartisce tra gli alloggi in funzione dei rispettivi millesimi, calcolati in modo differente secondo il servizio considerato, come specificato dalla UNI/TS 11300-5, che si presume di prossima pubblicazione.

Le Regioni, se già provviste di propri strumenti per l’attestazione della prestazione energetica, devono intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, il sostanziale adeguamento dei predetti strumenti alle linee guida nazionali.

La nuova classificazione energetica degli edifici

La classe energetica dell’immobile (edificio o unità immobiliare) si determina in base al parametro EPgl,nren (indice di prestazione energetica globale non rinnovabile), comprensivo di tutti i servizi, attraverso il confronto con una scala di classi prefissate, ciascuna delle quali rappresenta un determinato range di prestazioni. Vengono definite complessivamente dieci classi, dalla lettera G (la peggiore) alla lettera A4 (la migliore), come indicato nella figura 1.

DS Fig. 1 classi energetiche

Così come per i requisiti minimi, la definizione delle classi non avviene a priori ma in relazione allo specifico edificio, attraverso il meccanismo dell’”edificio di riferimento”.

Per edifico di riferimento si intende, in tale caso, un edificio identico a quello considerato per geometria ed ubicazione, contraddistinto però da trasmittanze prefissate oltre che da tecnologie standard (tabella 1 del decreto), entrambe rispondenti ai requisiti minimi.

In particolare l’EPgl,nrin dell’edificio di riferimento costituisce il limite tra le classi B ed A1. A partire da tale limite si costruiscono poi, attraverso fattori di proporzionalità, definiti dal decreto (allegato 1, tabella 2), le ulteriori classi costituenti la scala. Le principali caratteristiche dell’edificio di riferimento, ai fini dei requisiti minimi o dell’APE, sono definite nel prospetto 2.

Prospetto 2 Principali caratteristiche dell’edificio di riferimento

DS prospetto 2


Viene fornito nell’Appendice B al decreto il nuovo modello di APE, molto più dettagliato del precedente ed articolato in più pagine (figura 2). Il nuovo modello di APE

DS Fig. 2 Modello di APE

In particolare le prime pagine contengono le informazioni essenziali, di più facile comprensione, quali la classe energetica, le prestazioni termiche, invernale ed estiva, del fabbricato, le raccomandazioni (ora divenute obbligatorie), i consumi standard, ecc.

Le pagine successive, destinate agli “addetti ai lavori”, comprendono invece gli aspetti di maggior dettaglio, tra cui, ad esempio, l’energia esportata (la quale, pur non concorrendo al bilancio energetico, rappresenta un punto di pregio dell’edificio) ed alcuni parametri aggiuntivi.  

Pubblicato il: 01/12/2015
Autore: D. Soma