La redazione dell’APE: non solo aspetti tecnici

La redazione dell’APE: non solo aspetti tecnici

Alcune brevi considerazioni sulla formulazione delle raccomandazioni e sul ruolo del certificatore energetico: due aspetti non sempre scontati, meritevoli di qualche riflessione anche alla luce della nuova Direttiva EPBD IV.

Premessa

L’elaborazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), così come l’assolvimento di molti altri adempimenti (si pensi, ad esempio, alle verifiche di progetto o alla contabilizzazione del calore), presenta, tanto più se si opera in ambito condominiale, molteplici implicazioni: entrano in gioco, infatti, non solo aspetti puramente tecnici, ma anche, sempre più spesso, questioni di natura giuridica. Basti pensare, del resto, al complesso apparato di norme e leggi che regolamenta, a livello europeo, nazionale e regionale, tutte le attività connesse alla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
Chi opera nel settore termotecnico si può dunque trovare a effettuare valutazioni talvolta sconfinanti in settori complementari e affini. Proprio in tale contesto, tenuto altresì conto delle esigenze scaturenti dalla Direttiva EPBD di recente emanazione, ci si è proposti di approfondire due specifici aspetti, talora forieri di qualche dubbio: la formulazione delle raccomandazioni, con particolare riguardo al caso di edificio condominiale, e il principio di terzietà del soggetto certificatore.
Con riferimento al primo degli anzidetti aspetti occorre tenere conto che, in vista del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico imposti dalla nuova Direttiva EPBD, le raccomandazioni dell’APE rivestiranno un’importanza crescente nell’orientare i consumatori alla valutazione degli interventi di riqualificazione energetica, da effettuarsi con gli strumenti più idonei, diagnosi energetica in primis.
L’APE, in prospettiva futura, potrebbe dunque assurgere a un documento meno formale e di maggior valenza (basti pensare alla strategia europea, in cui spiccano azioni quali l’implementazione del progetto TIMEPAC): è dunque bene adottare un approccio analitico e non trascurarne alcun dettaglio, in ottica di una sua miglior comprensibilità e di un suo corretto utilizzo.

Alcuni concetti di base

Va innanzitutto considerato che la sezione “Raccomandazioni”, finalizzata al miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare/edificio, deve essere obbligatoriamente riportata nell’APE, ai sensi del D.M. 26.06.15 “linee guida nazionali per la certificazione energetica”, allegato 1, art. 6. La predetta sezione deve costituire, ai sensi del medesimo decreto (art. 5), uno strumento di “orientamento” del mercato.
Va inoltre tenuto conto che l’APE deve essere riferito, ai fini della certificazione energetica, alla singola unità immobiliare. Può infatti riferirsi a più unità immobiliari, ai sensi del D.Lgs. 192/05, art. 6, e del D.M. 26.06.15, allegato 1, art. 1, nella sola ipotesi (assai rara a verificarsi) che queste ultime condividano le medesime caratteristiche (destinazione d’uso, condizioni al contorno, orientamento, geometria, impianti di climatizzazione invernale e estiva). Per scopi differenti ci si può invece riferire all’intero edificio: si pensi, ad esempio, alle opzioni di “servizio energia” e del cosiddetto “APE convenzionale”, finalizzato all’ottenimento dei benefici fiscali.
Va altresì rimarcato che, in caso di sistemi tecnici comuni a più unità immobiliari (es. impianti centralizzati, illuminazione, ascensori), i fabbisogni annui di energia primaria dei singoli alloggi si ottengono ripartendo il fabbisogno totale, riferito all’intero edificio, in funzione di determinati criteri, relativi agli specifici servizi (UNI/TS 11300-5, paragrafo 7): qualsiasi variazione della prestazione energetica dell’edificio si ripercuote dunque, in virtù della metodologia di calcolo, su quella dei singoli alloggi.

La formulazione delle “raccomandazioni”: il caso di edificio condominiale

Quanto sopra premesso, ci si focalizza ora su una particolare casistica, quella di edificio condominiale. In tale casistica le opere migliorative, impattanti sulle prestazioni energetiche delle singole unità immobiliari, possono essere di due tipologie: opere su parti private (es. sostituzione serramenti, esecuzione di un isolamento interno) e opere su parti comuni (es. sostituzione di un generatore centralizzato, esecuzione di un cappotto termico esterno).
Le due predette tipologie di opere sono contraddistinte, dal punto di vista della loro discrezionalità di realizzazione e della loro incidenza sui calcoli, da alcune sostanziali differenze, come sintetizzato nel prospetto seguente. 

Prospetto 1 - Tipologie di interventi in ambito condominiale

Tipologia di intervento

Discrezionalità di realizzazione

Impatto sui calcoli energetici

Attribuzione dei costi

Opere su parti private

Dipendono solo dalla discrezionalità del proprietario del singolo alloggio.

Impattano sulle prestazioni dei singoli alloggi di pertinenza oltreché, di conseguenza, su quelle dell’intero edificio.

Si attribuiscono ai singoli alloggi di pertinenza.

Opere su parti comuni

Richiedono l’approvazione da parte dell’Assemblea condominiale.

Impattano sulle prestazioni dell’intero edificio oltreché su quelle dei singoli alloggi, tramite ripartizione della prestazione complessiva in base ai criteri definiti dalla UNI/TS 11300-5.

Si ripartiscono tra i singoli alloggi in base ai millesimi di proprietà.

Ci si domanda pertanto: in caso di edificio condominiale occorre includere nell’APE, avente ad oggetto la singola unità immobiliare, le sole opere sulle parti private oppure anche quelle sulle parti comuni?
Se si considerassero le sole opere su parti private, si ometterebbe, dal punto di vista puramente energetico, un’informazione rilevante circa i possibili interventi di efficientamento dell’alloggio, le prestazioni del quale sono influenzate anche dalle opere comuni, fornendo così un’informazione non esaustiva all’utente finale.
D’altra parte, però, se si includessero anche le opere su parti comuni, si fornirebbe all’utente un’informazione su cui ha non ha discrezionalità esclusiva, bensì mediata attraverso l’eventuale approvazione delle relative opere da parte dell’Assemblea condominiale.
È altrettanto vero che, affinché l’utente possa sottoporre all’Assemblea possibili interventi, vagliandone così l’eventuale fattibilità, occorre che lo stesso ne sia stato preventivamente e adeguatamente informato, diversamente i successivi sviluppi risulterebbero preclusi.
Come operare dunque? Qual è l’approccio migliore, tale da coniugare entrambi gli aspetti (quello energetico e quello giuridico)?
Un approccio possibile, in una logica di flessibilità e cautela, potrebbe essere quello di distinguere la fase di “raccomandazione”, volta a identificare tutti i possibili interventi potenzialmente fattibili e fondata su criteri puramente fisici, da quella di effettiva fattibilità realizzativa, influenzata invece dai successivi step decisionali, individuali o collettivi.
Secondo tale approccio, si potrebbero quindi riportare nell’APE tutti gli interventi potenzialmente impattanti sulle prestazioni energetiche dell’alloggio, facendo però attenzione a connotare chiaramente ciascun’opera, ad esempio mediante la relativa descrizione, come incidente su una parte privata o su una parte comune.
Sarebbe inoltre buona prassi rimarcare nell’APE, attraverso apposite annotazioni (si pensi, ad esempio, alla sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica”, riportata a pagina 4), come le opere comuni non siano di indipendente implementazione, bensì possano essere attuate solo previo ottenimento delle necessarie maggioranze assembleari.
L’utente disporrebbe così un quadro completo delle possibili opere di efficientamento, avendo però, nel contempo, altrettanto chiaro il proprio grado di discrezionalità sulla fattibilità dell’intervento. In caso contrario, qualora determinati concetti venissero omessi, verrebbe invece meno un requisito fondamentale dell’APE, vale a dire la sua valenza informativa.
In tale modo si fornirebbe all’utente un’informazione trasparente ed esaustiva, sotto ogni punto di vista: non solo energetico ma anche giuridico.

Il principio di terzietà del soggetto certificatore

Il D.M. 26.06.15, precisa, nell’allegato 1, art. 7.1.2, che il soggetto certificatore deve, in ogni caso, “rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75”.
Il D.P.R. 75/13, precisa a sua volta, all’art. 3, come i tecnici abilitati all’atto di sottoscrizione dell’APE debbano dichiarare, sia in caso di edifici esistenti che in quello di edifici di nuova costruzione, ai fini di assicurare i requisiti di indipendenza e imparzialità di giudizio:

  • l’assenza di un conflitto di interessi;
  • l’assenza di un coinvolgimento, diretto o indiretto, non solo rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti incorporati nell’edificio, ma anche rispetto ai possibili vantaggi che possano derivarne al richiedente, il quale non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

Il medesimo decreto aggiunge che, in caso di edificio di nuova costruzione, l’assenza di un conflitto di interessi è espressa, tra l’altro, da un non coinvolgimento, diretto o indiretto, nel processo di progettazione o realizzazione dell’edificio da certificare.
Alla luce di quanto sopra sembrerebbe fuor di dubbio che, nel caso di edifici nuovi, contraddistinto dallo svolgimento di un’attività progettuale, il certificatore, sottoscrittore dell’APE, e il progettista, sottoscrittore della relazione tecnica di progetto, debbano essere, necessariamente, due soggetti differenti.
Nessuna precisazione viene invece aggiunta per gli edifici esistenti, sottoposti, ad esempio, a una ristrutturazione o a una riqualificazione. Come si deve operare in tale caso?
Sebbene il D.P.R. 75/13 non lo precisi espressamente, si ritiene plausibile che il legislatore “minus dixit quam voluit” e che, in presenza di un qualsivoglia processo di progettazione (contestuale o pregresso), indipendentemente che sia diretto a una nuova costruzione o a un intervento di ristrutturazione/riqualificazione, il ruolo del certificatore e del progettista debbano essere sempre ricoperti da due soggetti distinti.
Con riguardo agli edifici esistenti, può essere infatti che il legislatore si stesse riferendo, in realtà, alla sola ipotesi di compravendita, contraddistinta cioè dall’assenza di processi progettuali: non vi sarebbe del resto ragione, se così non fosse, di ragionare in modo differente.
Si propende dunque, cautelativamente, per una lettura del decreto non letterale ma ragionata, salvaguardando la “ratio” sottostante alla disposizione legislativa e operando in analogia con il caso dei nuovi edifici.
Tale approccio sembrerebbe confermato anche, ad esempio, dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda D.d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18546, la quale esplicita chiaramente, all’art. 17.5, le varie attività confliggenti, nell’ambito di un medesimo edificio, con il ruolo del certificatore energetico, tra cui viene menzionata appunto quella di progettazione.
Non mancano al riguardo interpretazioni differenti (si pensi alla FAQ n.13 della Regione Emila Romagna), secondo cui le omissioni del legislatore potrebbero essere invece effettivamente volute. Tali interpretazioni, seppur possibili, appaiono, tuttavia, un po’ meno cautelative.

Conclusioni

Già dall’esame delle due tematiche sopracitate emerge dunque come, molto spesso, sebbene si stia operando in ambito tecnico, dove tutto sembrerebbe dover rispondere a principi insindacabili, quali sono quelli della fisica e della matematica, ci si trovi di fronte a questioni non immediate, potenzialmente contraddistinte da molteplici letture e richiedenti, pertanto, un’interpretazione.
In tali casi, la soluzione migliore, proprio ispirandosi alla logica propria delle discipline scientifiche, più familiari ai progettisti, appare quella di non fermarsi a una lettura letterale, ma di ricercare sempre la “ratio” sottostante. Quest’ultima rappresenta infatti, di regola, il miglior criterio interpretativo da seguire, a beneficio di un più corretto operato dei professionisti.

Pubblicato il: 13/06/2024
Autore: Donatella Soma – Amministratore, supporto tecnico, editoria e normativa Edilclima