La ristrutturazione delle facciate
Si ringraziano: AICARR e, in particolare, l’Ing. ANGELO LUCCHINI per gli approfondimenti illustrati nell’ambito del Convegno “Isolamento termico dell’involucro: criticità energetiche e problematiche di sicurezza antincendio” (Milano, 29.10.2021).
Da alcuni anni, anche a seguito dell’introduzione di numerose agevolazioni fiscali, stiamo assistendo ad una crescita degli interventi sulle facciate degli edifici.
La corsa alle ristrutturazioni è sicuramente motivata dalla necessità di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio con il rischio però di trascurare altri aspetti fondamentali che devono essere considerati da un bravo progettista.
La modifica di una facciata, infatti, va analizzata sotto vari aspetti: estetici, strutturali, di efficienza energetica e di sicurezza antincendio.
Gli eventi accaduti negli ultimi anni e soprattutto l’incendio della “Torre dei Moro” di Milano hanno riportato l’attenzione sulla necessità assoluta di valutare correttamente la reazione al fuoco dei materiali utilizzati per garantire la sicurezza antincendio dell’edificio.
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EC774 - Relazioni vigili del fuoco e strategie antincendio
Nel panorama normativo italiano, per gli edifici di altezza superiore a 12 metri, occorre rispettare le prescrizioni del DM 16.5.1987, n. 246 che inizialmente non era applicabile nel caso di semplice rifacimento delle facciate. Solo per gli interventi progettati dopo l’entrata in vigore del D.M. 25.1.2019 il campo di applicazione del decreto è stato ampliato, prevedendone l’utilizzo nel caso di rifacimento di oltre il 50% della superficie complessiva delle facciate.
Il DM 25.1.2019 ha introdotto i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione e di gestione della sicurezza antincendio. Lo stesso decreto ha inoltre precisato che, come metodo di valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, può essere utilizzata la guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013.
Gli obiettivi delle Linee Guida sono:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna;
- evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate).
Le Linee Guida introducono anche prescrizioni specifiche in merito alla resistenza al fuoco delle strutture e alla loro reazione al fuoco. Per quanto riguarda la resistenza al fuoco sono stati introdotti requisiti di resistenze minime da osservare in funzione della tipologia della facciata (facciate semplici, continue, a doppia parete, ecc.), inoltre i prodotti isolanti presenti in facciata, devono essere almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della Commissione Europea 2000/147/CE dell'8.2.2000.
Un aspetto molto importante per il tecnico è una corretta analisi dei fattori di criticità che possono causare problematiche antincendio per facciate e coperture, riassunti nel riquadro seguente.
Fattori critici per la sicurezza antincendio di facciate e coperture:
- presenza di materiali combustibili (le cui proprietà di reazione al fuoco influenzano la velocità di diffusione dell’incendio);
- assenza di ostacoli alla propagazione dell’incendio in facciata e/o in copertura e verso facciate e/o coperture limitrofe;
- conformazione geometrica e presenza di strati di ventilazione che possano favorire lo sviluppo dell’incendio e la sua propagazione verso l’alto, ma anche in direzione orizzontale o addirittura verso il basso;
- possibilità di sgocciolamento di parti infiammate, di distacco di porzioni di facciata incendiate e/o di coinvolgimento di porzioni di facciata o copertura ancora integre che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso;
- interessamento delle aree a terra, proprie e/o degli edifici limitrofi;
- emissione di fumi e gas nocivi nell’ambiente urbano.
Autore: Prof. Ing. Angelo Lucchini
Dipartimento ABC - Politecnico di Milano
Per superare uno dei punti di criticità appena descritti, nel documento sono presenti specifiche prescrizioni in merito alla caratterizzazione delle fasce di separazione che hanno lo scopo di evitare la propagazione dell’incendio tra differenti compartimenti: orizzontali (per evitare una propagazione verticale dell’incendio) o verticali (per evitare una propagazione orizzontale dell’incendio).
Nel caso, ad esempio, di una fascia orizzontale, questa può essere una sporgenza orizzontale continua (a protezione della facciata) di lunghezza almeno pari a 60 centimetri, oppure un parapetto continuo, oppure un architrave continuo (di specifiche dimensioni). Nella figura n. 1 è riportato un estratto degli esempi presenti sulle Linee Guida.
I progettisti sono in attesa della pubblicazione di una RTV specifica per le “Chiusure di ambito degli edifici civili”, che introdurrà una classificazione dell’edificio in funzione non solo dell’altezza, ma anche del numero di occupanti e del rischio vita. Questo passaggio permetterà di gestire tutti gli interventi sulle facciate con le modalità imposte dal DM 3.8.2015 e s.m.i. (codice antincendio).
Facendo riferimento agli aspetti pratici della progettazione finalizzata al risparmio energetico negli edifici, è utile porre l’attenzione sulle conseguenze che questi interventi possono arrecare alla sicurezza antincendio dell’edificio.
La progettazione integrata dell’intervento, condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze (progettista edile, professionista antincendio, impresa, direttore dei lavori) è necessaria per prevenire e risolvere le possibili interazioni tra le esigenze del contenimento energetico e la sicurezza antincendio.
A questo proposito è doveroso:
- verificare il quadro normativo attuale ed applicabile (cogente e di utile riferimento); il quadro normativo attualmente cogente permette, se seguito correttamente, di garantire un adeguato livello di sicurezza antincendio degli edifici nell’ambito del “rischio residuo ammissibile”;
- utilizzare l’analisi del rischio incendio per quantificare, ed eventualmente limitare, l’aggravio del rischio indotto dall’intervento di riqualificazione energetica e la definizione degli obiettivi (tramite la scelta delle tecnologie da adottare, i materiali da utilizzare e le modalità applicative di realizzazione);
- svolgere la progettazione più scrupolosa possibile e utilizzare le migliori tecnologie disponibili per rispondere agli obiettivi prefissati;
- eseguire l’intervento nella modalità più aderente possibile al progetto (con particolare attenzione alle eventuali varianti in corso d’opera);
- predisporre le certificazioni finali da parte di tutti i soggetti coinvolti (progettista edile, professionista antincendio, impresa, direttore dei lavori): il rilascio delle certificazioni finali dell’intervento, con particolare riferimento al modello PIN 2.3 2018 DICH.PROD da parte del professionista antincendio, è necessario per gli edifici civili ricadenti nel campo di applicazione del DPR n.151/11 per la predisposizione della SCIA, ed è utile anche nel caso di interventi su edifici civili di altezza antincendio sottosoglia di assoggettabilità.
Tutti gli aspetti sopra elencati fanno capo ognuno al soggetto coinvolto nell’ambito delle proprie competenze.
Il progettista dell’intervento, con l’eventuale collaborazione del professionista antincendio, eseguirà l’analisi del rischio incendio per verificare se l’intervento previsto comporta un aggravio del rischio incendio dell’edificio, con la necessità di mitigare e limitare il rischio stesso.
È utile in questo senso porre l’attenzione, oltre che all’altezza antincendio dell’edificio, anche al numero ed al profilo di rischio vita degli occupanti, alla geometria delle facciate dell’edificio, alla tipologia dei materiali che si intendono utilizzare ed alle loro modalità applicative.
L’impresa realizzatrice dell’intervento è tenuta a seguire le indicazioni del progetto integrato con la posa dei materiali indicati e secondo le indicazioni del produttore/fornitore.
L’eventuale possibilità della sostituzione di materiali con altri equivalenti, deve essere opportunamente verificata e valutata nell’ambito della valutazione del rischio incendio iniziale.
A conclusione dei lavori devono essere rilasciate le "Dichiarazioni di corretta posa in opera" con l’indicazione dei materiali utilizzati e la corrispondenza con quanto previsto nel progetto integrato.
Il direttore dei lavori deve controllare le certificazioni dei materiali e dei sistemi scelti per la realizzazione dell’intervento, la loro correlazione al raggiungimento degli obiettivi iniziali previsti e la corretta esecuzione delle opere tramite la verifica delle modalità di posa e delle caratteristiche di reazione al fuoco necessarie.
Fig. n. 1: estratto degli esempi presenti nelle Linee Guida