In vigore il D.M. 21.07.25: aggiornata la disciplina dei certificati bianchi

In vigore il D.M. 21.07.25: aggiornata la disciplina dei certificati bianchi

Il nuovo decreto revisiona la regolamentazione preesistente, aggiornando gli obiettivi, le regole e i meccanismi.

1 Premessa

È stato pubblicato in data 11.09.25, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211, il D.M. 21.07.25, finalizzato all’aggiornamento della disciplina inerente ai certificati bianchi (di cui al D.Lgs. 115/08, art. 7). Il decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una strategia complessiva di efficientamento energetico sempre più strutturata e integrata. Gli obiettivi, definiti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) per il quinquennio 2025-2030, sono sempre più sfidanti e ambizioni, in linea con l’evoluzione del quadro regolatorio europeo e nazionale.

2 Certificati bianchi: che cosa sono e come funzionano?

Il meccanismo dei certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), in vigore da 2005, rappresenta uno dei principali strumenti di promozione dell'efficienza energetica in Italia. Il loro campo di applicazione ricomprende diversi settori: industriale, infrastrutture a rete, servizi, trasporti, civile, misure comportamentali.
Si tratta di titoli negoziabili i quali certificano, attraverso la realizzazione di interventi e progetti di efficientamento, il conseguimento di un risparmio effettivo negli usi finali dell’energia. In particolare, il riconoscimento di un certificato, da parte del GSE, corrisponde all’ottenimento di un risparmio energetico pari a un TEP, ossia a una Tonnellata Equivalente di Petrolio. Su indicazione del GSE, i certificati vengono quindi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.
I certificati possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal scopo, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica, gestito dal GME. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

3 Chi sono i soggetti obbligati?

Il sistema prevede obblighi di risparmio energetico (energia primaria) per i distributori di energia elettrica e di gas, i quali abbiano più di 50.000 clienti finali, attribuendo loro, per ogni anno d'obbligo, il raggiungimento di specifici obiettivi. Il soddisfacimento della quota d’obbligo può avvenire sia attraverso la realizzazione diretta dei progetti sia acquistando i titoli da altri soggetti.
Possono inoltre partecipare al meccanismo anche i cosiddetti "soggetti volontari", i quali cioè provvedono liberamente alla realizzazione di interventi di efficientamento e ai quali viene riconosciuto il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi. Tali soggetti ricomprendono le società di servizi energetici (ESCO), quelle che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato o quelle che dispongano di un sistema di gestione dell'energia certificato, conforme alla norma ISO 50001.

4 Principali novità

La revisione del decreto punta a un sistema più trasparente e flessibile, contraddistinto da una maggior concretezza e da un miglior allineamento rispetto all’effettivo mercato energetico. Gli aspetti di novità sono numerosi, riguardando molteplici aspetti.

Obblighi, regole e obiettivi

  • Definizione, per i distributori di energia elettrica e di gas, di obblighi progressivi e crescenti: da 0,85 a 1,79 (per l’energia elettrica), e da 0,52 a 1,09 (per il gas) milioni di TEE, entro il 2030.
  • Formulazione di regole di accesso più severe: per l’ammissibilità dei progetti non bastano semplici adeguamenti normativi, ma occorre la generazione di risparmi addizionali.
  • Introduzione, per i soggetti che partecipano al mercato del GME, di nuovi obblighi informativi e di trasparenza.

Aspetti operativi e procedurali

  • Ampliamento della tabella dei progetti ammissibili (aggiunta di specifici interventi e misure comportamentali, estensione della vita utile di determinati interventi).
  • Definizione di procedure più rapide e immediate ai fini dell’aggiornamento, da parte del GSE, della tabella dei progetti ammissibili;
  • Introduzione di misure volte a una maggior flessibilità (presentazione di progetti aggregati e multi-soggetto, apertura a nuovi soggetti proponenti, valutazione dei consumi baseline pre-intervento anche a valle dell’avvio del progetto);
  • Introduzione di semplificazioni procedurali e operative (guida GSE, banca dati dei progetti, strumenti di simulazione).
  • Revisione delle regole finalizzate all’acquisto dei titoli virtuali, definendone il costo e incrementando la percentuale d’obbligo da soddisfare per poterne fare richiesta.

Garanzie, agevolazione e tutele

  • Elaborazione di meccanismi di stabilità, prevedendo la possibilità di ricalibrare gli obblighi in caso di squilibri tra domanda e offerta.
  • Avvio di un nuovo sistema di incentivazione, basato su procedure di asta al ribasso, per specifici settori e tecnologie.
  • Introduzione di garanzie di continuità anche oltre il 2030, mediante tutela degli investimenti in efficientamento già precedentemente avviati.

5 Il punto di partenza: la diagnosi energetica

Alla base dell’identificazione dei progetti di efficientamento vi è sempre l’esecuzione di una diagnosi energetica, che consenta di quantificare gli effettivi consumi e le prospettive di ottimizzazione del sistema in esame (edificio, stabilimento o sito interessato). La predisposizione di una diagnosi energetica, conforme al D.Lgs. 102/14, allegato 2, comporta, inoltre, il riconoscimento di specifici benefici:

  • i progetti i quali, in fase di presentazione, ne siano corredati, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento
  • in caso l’intervento ammesso sia realizzato in attuazione della predetta diagnosi e il soggetto titolare del progetto disponga, nel contempo, di sistemi di gestione certificati (ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005), di sistemi di certificazione ambientale o di studi carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa (secondo ISO 14067, ISO 14046 o ISO 14052), è riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l’intero periodo di vita utile pari al 2%, fino a un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP).

La diagnosi energetica deve essere, ai fini dell’attestazione di quanto sopra, parte integrante della documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti.

Pubblicato il: 23/09/2025
Autore: Donatella Soma - Supporto tecnico ed editoria Edilclima